CD protetti? CD illegali

CD protetti? CD illegali

La tesi è degli esperti di NewGlobal.it, secondo cui le leggi italiane non giustificano la vendita di supporti difettosi, che impediscono la copia e talvolta danneggiano i player. Come chiedere i danni
La tesi è degli esperti di NewGlobal.it, secondo cui le leggi italiane non giustificano la vendita di supporti difettosi, che impediscono la copia e talvolta danneggiano i player. Come chiedere i danni


Roma – La questione è stranota, divide anche i produttori di musica ed oggi sono molti i consumatori che ritengono che i propri diritti siano lesi dinanzi ad un supporto CD regolarmente acquistato ma del quale non è possibile effettuare una copia ad uso personale. Secondo NewGlobal.it , associazione da tempo attiva su Internet, i CD protetti in questo modo sono illegali .

Quella della protezione “a tutti i costi” è un fenomeno tutt’altro che secondario, come può testimoniare anche un celebre elenco di opere che risultano incompatibili con certi lettori . Questo talvolta accade, come noto, proprio perché molti CD vengono diffusi con tecnologie di protezione che fanno a pugni con lettori avanzati, come molti player DVD o car stereo.

“Il recepimento in Italia della Eucd (European Copyright Directive), con l’introduzione nella già vigente legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) dell’art. 102 – quater – spiega NewGlobal.it in una nota – consente ai titolari di diritti d’autore e di diritti connessi di apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti”.

Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci – dice sempre la legge – nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o dì un procedimento di protezione , quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione.

“L’art. 71 sexies l.d.a. – continua NewGlobal.it – stabilisce che è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater”.

I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale.

La tesi, dunque, è che se la normativa autorizza l’utilizzo di strumenti di protezione, qualora questi strumenti impediscano anche la copia personale, allora divengono sproporzionati al fine “e dunque non legittimi” . “Lo stesso dicasi – aggiungono quelli di NewGlobal.it – quando, per effetto di tali misure il supporto salta, non è leggibile o addirittura provoca danni al lettore”.

Altri problemi giuridici per i CD e DVD protetti derivano proprio dal fatto che talvolta i supporti protetti non possano essere fruiti e divengano quindi inservibili. In un caso del genere, infatti, “risultano violate le norme in tema di vendita” in quanto “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi”.

“Ai sensi poi dell’art. 1492 c.c. – continua NewGlobal.it – il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi (art. 1493 c.c.). In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (art. 1494 c.c.)”.

Questi diritti possono essere esercitati soltanto se il consumatore comunichi i vizi dei supporti acquistati entro otto giorni dalla scoperta . Ma, passato quel periodo, è comunque possibile secondo NewGlobal.it agire contro i produttori, ossia “i reali responsabili del prodotto difettoso”.

Un modulo per richiedere il rimborso del supporto difettoso e il risarcimento dei danni è stato pubblicato online da Sportello Internet, gruppo autonomo di difesa dei consumatori dell’associazione. Un modulo che deve essere inviato tanto al produttore che al rivenditore.

“Ovviamente – concludono quelli di NewGlobal.it – se fanno rogne, è possibile tentare la strada del Giudice di Pace, senza spese e senza la necessaria assistenza tecnica di un avvocato”.

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Pubblicato il
4 ott 2004
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