Opt-in/opt-out: un terzo angolo prospettico

Opt-in/opt-out: un terzo angolo prospettico

Un intervento di Pietro Morelli, IT Business Consultant, sulla delicata questione dell'opt-in. Un testo apparso su MLIST.it che riproponiamo integralmente con il consenso dell'autore
Un intervento di Pietro Morelli, IT Business Consultant, sulla delicata questione dell'opt-in. Un testo apparso su MLIST.it che riproponiamo integralmente con il consenso dell'autore


Web – La questione relativa all’opt-in ed all’opt-out non si “gioca” solo su una dicotomia perché esiste un diverso, terzo, angolo prospettico dal quale osservarla.

Si può rappresentare come un processo basato su tesi, antitesi e sintesi.

La tesi è rappresentata dalla modalità opt-in e costituisce una soluzione “a monte”, ovvero sono io a scegliere a quale newsletter o mailing-list iscrivermi inserendo il mio indirizzo e-mail in una lista.

L’antitesi è rappresentata dalla modalità opt-out e costituisce una soluzione “a valle”, ovvero vengo contattato via mail una prima volta però ho la possibilità di cancellarmi dalla lista nella quale sono stato arbitrariamente inserito.

La sintesi è rappresentata dalla modalità opt-out “a monte” (a metà strada tra le due soluzioni precedenti), ovvero posso preventivamente inserire il mio indirizzo e-mail in un data base, gestito da un ente terzo e super partes, che tutte le società, le quali svolgono o intendono svolgere attività di marketing via posta elettronica, devono consultare, incrociando i risultati della ricerca con gli indirizzi e-mail inseriti nei propri data-base, al fine di individuare ed eliminare dalle proprie liste tutti gli indirizzi di posta elettronica di coloro che hanno manifestato la volontà di non essere contattati per comunicazioni commerciali.

Si tratta, in poche parole, di liste negative: ossia mi inserisco preventivamente in una lista, che ogni società è costretta a consulatere prima di effettuare un invio di comunicazioni promozionali, manifestando la volontà, in tal modo, di non volere essere in alcun modo contattato.

Moltissime aziende americane già riportano, nel footer della mail commerciale che inviano, un identico breve messaggio di otto righe che recita così: “Noi ci opponiamo fermamente alla pratica dello spamming e non vogliamo che chi non vuol ricevere la nostra mailing-list di fatto la riceva. A tal proposito abbiamo adottato il servizio di una terza parte indipendente per amministrare la nostra mailing-list e per gestire le richieste di rimozione dalla stessa (http://www.removeyou.com). Questo non è SPAM. Se non vuoi ricevere ulteriori e-mail, clicca sul link al sito della società “Removeyou” ed inserisci il tuo indirizzo e-mail nella stringa apposita: potrai essere sicuro che non riceverai da parte nostra altre mail”.

Questo ricorso ad una parte terza si colloca perfettamente in linea con quanto si può riscontrare affermato nella recente Direttiva CEE sul commercio elettronico n.2000/31/CE dove, appunto, si fa riferimento a data-base nei quali chi non ha interesse a ricevere mail pubblicitarie di alcun genere può inserire il proprio indirizzo e-mail, potendo contare sull’obbligo per le società che utilizzano tale strumento di marketing di procedere ad un controllo incrociato con i propri data-base al fine di eliminare dagli elenchi dei destinatari delle proprie campagne di e-mail marketing gli indirizzi di coloro che hanno manifestato la propria volontà di non ricevere mail non richieste né sollecitate.

All’art. 7 comma 2 della Direttiva citata, infatti, si legge che “salvo quanto disposto dalla direttiva sulla tutela dei consumatori nei contratti a distanza (97/7/CE) e da quella in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (97/66/CE), gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali”.

Negli Stati Uniti ed in Francia sono già operative, come detto, queste che vengono definite “liste Robinson” (un esempio statunitense è proprio “Removeyou” mentre un esempio italiano è http://www.cancellami.it).

Se tale strada verrà perseguita, soprattutto in Italia si assisterà ad uno sconvolgimento dell’attuale legge sulla privacy (675/96) la quale prevede la preventiva prestazione e raccolta del consenso espresso (con invio dell’informativa ex art.10 legge 675/96) per il trattamento dei propri dati personali a fini di promozione commerciale, vietando il ricorso al consenso implicito che, invece, sarebbe presente nella logica del meccanismo dell’opt-out effettuato dopo una prima comunicazione; nel caso, invece, di un opt-out preventivo “a monte”, si assisterebbe ad una negazione espressa del consenso al trattamento dei propri dati personali che si concilierebbe con il dettato della 675/96.

Da ultimo, per rimanere in ambito italiano,va ricordato come lo stesso Garante della Privacy, in una recente pronuncia, abbia stabilito che i dati inseriti nei siti web, nei newsgroup o nelle chat-line non possano essere adoperati per finalità differenti da quelle per le quali sono stati inseriti sulla Rete dal legittimo proprietario.

Pietro Morelli
IT Business Consultant
Key Consultants S.R.L.

(testo tratto da MLIST.it )

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Pubblicato il
19 set 2001
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