Discovogue accusa la RA, che non ci sta

Discovogue accusa la RA, che non ci sta

I gestori del dominio www.atsopocnab.it in un comunicato accusano la Registration Authority di aver messo in atto una strategia censoria nei confronti dell'azienda. Ma la RA risponde punto su punto
I gestori del dominio www.atsopocnab.it in un comunicato accusano la Registration Authority di aver messo in atto una strategia censoria nei confronti dell'azienda. Ma la RA risponde punto su punto


Roma – Pochi giorni fa Discovogue, azienda che tutti ricordano per aver sollevato il caso dei propri domini bancoposta.it e altri rivendicati da Poste Italiane, ha diffuso un comunicato in cui afferma di essere “bersaglio” della Registration Authority.

Secondo Discovogue “ci hanno sospeso 3 domain names regolarmente pagati e registrati, relativi ai 3 termini d’uso comune “bancoposta”, “raccomandata” e “vaglia” in vocabolario da decenni. Da settimane la Registration Authority di Pisa, ente che secondo noi dovrebbe essere immediatamente smantellato, ci sta letteralmente bersagliando con provvedimenti che non stanno ne in cielo ne in terra, in totale spregio alle regole fissate dalla Naming Authority”.

Tra gli esempi citati da Discovogue a sostegno delle proprie tesi anche quello del sito www.umbertosmaila.it: “Ci hanno tolto www.umbertosmaila.it quando assieme al noto artista (e amico) da anni sviluppiamo progetti comuni (il domain name è formalmente libero e chiunque può registrarlo). Ovviamente lui e più sconcertato di noi, e “meno male” che abbiamo ancora il residuo multilink (www.smaila.it – www.smaila.com – www.umbertosmaila.com)”.

Ma, a sentire l’azienda, i problemi non finirebbero qui: “Ci hanno notificato un ‘avvio procedura di contestazionè sul nostro ambito domain name www.cicloturismo.it da noi già ampiamente sviluppato e che stavamo per lanciare, dichiarando addirittura che ‘non abbiamo aderito all’arbitrato’ quando nessuno ci ha informato a riguardo, né di avviate contestazioni ne di proposti arbitrati. Abbiamo protestato tramite i nostri legali, da Pisa o hanno risposto picche o non hanno risposto proprio. Allora dovremmo avviare relativa causa, per cui occorre ricorso a Tribunale ex articolo 700 c.p.c. (anticipando una decina di milioni) oppure potremmo denunciare tutto alla Procura della Repubblica”.

Accuse alle quali la Registration Authority ha risposto punto su punto. Ecco come.


Interpellata da Punto Informatico, la Registration Authority ha spiegato che “con riferimento ai nomi a dominio “bancoposta”, “raccomandata” e “vaglia”, la Registration Authority non sta “bersagliando” proprio nessuno, ma, nei casi in esame, si è limitata ad applicare un provvedimento del tribunale di Modena sulla base dell’art.12.1 delle regole di Naming di cui e opportuno richiamare il testo:
“Sospensione per ordine dell’autorità – La RA sospende l’assegnazione di un nome a dominio su ordine dell’autorità giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all’assegnatario l’uso”.

La Registration Authority ha sottolineato che “il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell’originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell’autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell’uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell’ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto. Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l’atto sospensivo o dichiari che l’assegnatario non ne aveva diritto all’uso.”

Rispetto ad umbertosmaila.it, la RA ha evidenziato che “tale nome è stato registrato in data 25 luglio 2000 ed in contemporanea e partita nei confronti dell’assegnatario la richiesta di documentazione tesa a comprovare quanto dichiarato nella lettera di A/R, ovvero di avere diritto al nome richiesto e/o di non ledere con tale richiesta diritti di terzi, sulla base dell’art. 13.2 delle regole di Naming. Tale documentazione avrebbe dovuto pervenire alla Registration Authority entro trenta giorni dall’invio della lettera sopra citata. Considerando il periodo estivo, la RA ha peraltro esteso tale termine. Ad ogni modo, la RA non ha mai ricevuto nessuna documentazione comprovante ciò che l’assegnatario aveva dichiarato e di conseguenza, ha provveduto alla cancellazione del nome a dominio sulla base dell’art.13.3 delle regole di Naming, ovvero ‘revoca per mancata presentazione della documentazione richiestà. La cancellazione ha peraltro avuto luogo in data 25 ottobre 2000, data entro la quale si ritiene che la società assegnataria potesse ampiamente dimostrare di avere i titoli di cui scrive nel suo ‘comunicato stampà”.

Infine riguardo al nome a dominio cicloturismo.it, la Registration Authority ha spiegato a Punto Informatico di aver “avviato una procedura di contestazione, applicando l’art. 14 e seguenti delle regole di Naming, che, anche in questo caso, è più che necessario richiamare: “Chiunque può contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA. – 14.1 Introduzione della contestazione – Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui.”

“Come si evince dal testo dell’articolo – hanno spiegato alla RA – la RA si è limitata ad applicare correttamente le regole di Naming. Quanto all’aver aderito o meno all’arbitrato, e alla dichiarazione ‘non abbiamo aderito all’arbitrato, quando nessuno ci ha informato al riguardo…’, è auspicabile una più attenta lettura della lettera di A/R, la cui ultima clausola riguarda appunto l’adesione alla procedura di arbitrato. Nel caso in oggetto, la società assegnataria non l’ha sottoscritta, indicando cosi chiaramente di non volervi aderire. Nessun funzionario della RA di conseguenza informa di ciò, ma piuttosto si limita a leggere quanto sottoscritto”.

Infine la RA in una nota ha sottolineato che “a prescindere da ogni considerazione in ordine alla ratio delle regole di Naming, per la cui esatta individuazione rimandiamo agli interpreti del diritto, e sorvolando su subliminali messaggi del comunicato in oggetto così come sulle intenzioni dei nostri organi governativi, ci preme sottolineare come la Registration Authority abbia in tutti i casi sopra menzionati applicato le vigenti regole di Naming, garantendo sempre e comunque tempi di risposta rapidi e/o compatibili con l’istruzione delle varie pratiche in oggetto”.

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Pubblicato il
28 nov 2000
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