L'Italia verso un Wi-Fi più libero

L'Italia verso un Wi-Fi più libero

Pur con enorme ritardo, è stato presentato il decreto che renderà possibile coprire il paese in banda larga wireless. Più scelte per i consumatori. Per una volta applaudono tutti. L'analisi di Lidis.it
Pur con enorme ritardo, è stato presentato il decreto che renderà possibile coprire il paese in banda larga wireless. Più scelte per i consumatori. Per una volta applaudono tutti. L'analisi di Lidis.it


Roma – Connettività wireless a banda larga ovunque : quello che fino a ieri per gli italiani era un miraggio, oggi diventa una prospettiva. Il ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi ha infatti presentato il decreto che supera gli ostacoli posti da quello del 2003, firmato del predecessore Maurizio Gasparri, alla diffusione in tutto il paese del Wi-Fi e delle tecnologie broad band wireless .

Non solo, il decreto spinge anche per la realizzazione di un ambiente di connettività senza fili che sia omogeneo e che possa avvalersi di accordi tra gli operatori per consentire il roaming tra le loro reti, offrendo agli utenti una reale mobilità. Molti gli scenari che si aprono, c’è chi dice “finalmente”, come il via libera al Wireless Local Loop ossia alla possibilità di adottare per la terminazione di telefonia e connettività una tecnologia senza fili ma anche ad una serie di nuovi servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Non è un caso che i primi a sottolineare l’importanza del nuovo decreto siano stati i provider di Assoprovider , che in questi anni si è spesa in una grande quantità di iniziative per riuscire a far liberare questo nuovo veicolo delle tecnologie della comunicazione. In una nota, Assoprovider ha specificato come il passaggio essenziale del decreto presentato da Landolfi sia proprio nella rimozione degli ostacoli che limitavano l’attivazione dei servizi wi-fi a locali aperti al pubblico o ad aree confinate a frequentazione pubblica.

Secondo Assoprovider con questo decreto il mercato della connettività potrà aprirsi più di quanto poteva accadere in precedenza, offrire nuovi strumenti per combattere il digital divide e “restituire dignità e valore economico a quelle aree che fino a ieri erano pesantemente discriminate dalla mancanza cronica di quei servizi a larga banda ormai assolutamente essenziali non solo ad imprese e enti pubblici ma anche allo sviluppo del telelavoro, agli istituti scolastici, agli studenti e a moltissime altre categorie, tra cui i disabili e gli invalidi”.

Assoprovider ha anche annunciato che insieme alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi verrà realizzata una mappa della copertura reale della banda larga in Italia, per consentire agli operatori Wi-Fi di “concentrare maggiormente gli sforzi per portare internet via radio anche in quelle aree del paese dove l’esigenza è più sentita ed il divario maggiore”.

Apprezzamento per il decreto è stato dichiarato anche dall’altra associazione dei provider, AIIP , che si dichiara favorevole all’estensione delle aree di copertura, ma anche dall’associazione Anti Digital Divide che riferendosi al decreto ha parlato della “nascita del figlio più atteso”. Secondo l’Associazione ora 15 milioni di utenti italiani digital divisi in quanto tagliati fuori dalle tradizionali tecnologie broad band possono iniziare a sperare.

Di seguito l’analisi dettagliata del decreto firmata da Fulvio Sarzana di S.Ippolito, giurista ( Lidis.it ) e, in terza pagina, l’intero testo del decreto.


Roma – Dopo quasi due anni e mezzo dall’emanazione del ben noto decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 maggio 2003, che autorizzava l’offerta al pubblico dei servizi di connettività Wi-Fi, limitandone però, con grande disappunto degli operatori del settore (in particolare dei piccoli e medi Internet Service Provider), l’ambito di utilizzo nei “locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica”, ieri mattina il Ministro delle Comunicazioni On. Mario Landolfi ha firmato un decreto che rivoluziona l’assetto normativo in materia di connettività wireless. Dopo tanta attesa, vediamo dunque quali sono le principali novità.

Le disposizioni contenute nel decreto sono strutturabili in due parti: la prima (art. 1) apporta delle modifiche al testo del decreto 28 maggio 2003, mentre la seconda (artt. 2-4) introduce delle nuove disposizioni che, come vedremo in seguito, rivestono una fondamentale importanza per garantire l’efficacia delle nuove norme.

Analizziamo ora nel dettaglio le modifiche apportate al testo del 28 maggio 2003: in primo luogo viene “abolito” il divieto a fornire il servizio fuori da “locali aperti al pubblico o aree confinate a frequentazione pubblica”. Ad oggi, dunque, il servizio può essere fornito su tutto il territorio nazionale, e questa è sicuramente la novità più importante ed attesa.

L’altra modifica, anche questa rilevante ai fini dell’efficacia della norma, riguarda la possibilità di interconnettere gli access point appartenenti al medesimo operatore: nella versione precedente del testo, infatti, veniva esplicitamente consentita solo l’interconnessione tra access point appartenenti alla medesima Radio LAN, e per di più limitatamente allo stesso locale aperto al pubblico o area confinata a frequentazione pubblica. Ora è invece consentito all’operatore di interconnettere gli access point della propria rete senza limitazioni geografiche e, dunque, sarà possibile creare delle reti completamente wireless di dimensioni geografiche assai importanti.

Veniamo ora alle nuove disposizioni introdotte dal decreto del 4 ottobre 2005: l’art. 2, in particolare, introduce due principi fondamentali per lo sviluppo del mercato della connettività wireless: il comma 1 stabilisce che i soggetti autorizzati all’offerta al pubblico di connettività wireless ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 28 maggio 2003, come modificato decreto del 4 ottobre 2005, debbano acconsentire in maniera non discriminatoria ad ogni ragionevole richiesta di accesso indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Lo scopo di questa disposizione è quello di evitare che il mercato si frammenti in una miriade di Radio LAN gestite da operatori diversi, che utilizzino modalità di accesso diverse gli uni dagli altri. Superato lo scoglio normativo, infatti, rimane da superare quello “commerciale”, ovvero la necessità di acquistare le credenziali di accesso da un operatore diverso ogni volta che ci si sposta dalla copertura della Radio LAN di un operatore a quella di un altro operatore. Il roaming, dunque, pare l’unica soluzione attuabile per consentire al cliente “nomade” di utilizzare al meglio il proprio abbonamento Wi-Fi. E’ indubbio infatti che, nella scelta tra un operatore ed un altro, l’aspetto “copertura del territorio” rivestirà un ruolo fondamentale.

Altra importante disposizione è quella contenuta nel comma 2 dell’art.2, che garantisce il c.d. “diritto d’antenna”: la norma, infatti, stabilisce che i titolari di diritti concessori o di esclusiva (a qualsiasi titolo) che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica, devono consentire alla più ampia pluralità di soggetti l’istallazione e l’esercizio di infrastrutture Radio LAN a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Non sarà dunque possibile impedire agli operatori di installare le proprie apparecchiature in virtù di qualsivoglia diritto di esclusiva; al contrario bisognerà consentire indiscriminatamente l’accesso ai siti ubicati in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica a condizioni “eque, trasparenti e non discriminatorie”.

Un’ultima annotazione in merito alla sperimentazione: ai sensi dell’art. 3 del decreto, le imprese già autorizzate alla sperimentazione del servizio Wi-Fi “ultimo miglio” dovranno cessare l’attività di sperimentazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

In conclusione si può affermare che le richieste degli ISP siano state accolte: la speranza, ora, è che queste norme, benché tardive, consentano ai brillanti imprenditori del nostro Paese di recuperare il tempo perduto, realizzando reti che portino in fretta ad una netta riduzione del digital divide.
A questo punto, tuttavia, anche in considerazione delle recenti norme anti-terrorismo approvate nell’ambito del c.d. Decreto Pisanu, non ci si può esimere dal far alcune riflessioni: la prima è che, nel settore dell’innovazione tecnologica e delle comunicazioni, si sta evidenziando un’Italia a due velocità. Così come, infatti, alcune amministrazioni statali puntano sull’affermazione delle nuove tecnologie, altre puntano sull’esigenza di sicurezza e di prevenzione.

Il problema è che, come è successo nel settore del wi-fi, le due esigenze potrebbero non coincidere: mentre il decreto sul wi-fi rimuove una situazione di oggettivo impedimento all’implementazione delle nuove tecnologie, consentendo la fruizione da parte di una platea molto ampia di cittadini, delle tecnologie di connettività e puntando quindi sulla creazione di economie su base locale, la disciplina di prevenzione del terrorismo puntando sull’esigenza di sicurezza e sfruttando le “paure” inconsce di ognuno di noi, sembra introdurre principi in grado di frenare questa spinta alla modernizzazione tecnologica del paese, instaurando un meccanismo di centralizzazione e controllo su cui è lecito esprimere più di un dubbio.

La produzione normativa imperniata sull’esigenza di tutela a ogni costo rivela tutti i limiti della legislazione dell’emergenza, primo fra tutti quello di non tenere in considerazione il contesto economico in cui operano le nuove norme. La legislazione antiterrorismo, infatti, sembra ignorare la crisi economica che sta colpendo indiscriminatamente il mercato delle tecnologie e che sta impedendo al nostro paese di sviluppare nel settore dell’ict un terreno più favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Si avverte inoltre la sensazione che, per tutelarci da un pericolo incombente, siamo costretti a dover introdurre tecnologie e procedure che ostacolano la creazione di un mercato e i cui costi possono essere sostenuti solo da chi, per le dimensioni e per la forza di “suasion” rappresentata dal potere economico, è in grado di far fronte ai rilevanti costi di prevenzione. E’ pur vero che in tutti i periodi storici di forte insicurezza sociale corrispondono interpretazioni distorte da parte di chi vuole ottenere scopi ulteriori sfruttando i bisogni collettivi, ma raramente accade che questa distorsione possa derivare come risultato non voluto da provvedimenti statali che con il lodevole intento di tutelare i cittadini ne finiscano per limitare la libertà di movimento, di pensiero e di libertà economica. Ed è proprio quello che si rischia applicando in maniera indiscriminata il cd Decreto Pisanu.
E’ per questo motivo che la disciplina oggi approvata in tema di wi fi si segnala per un’impostazione illuminata e conscia del reale contesto tecnologico in cui la norma stessa deve operare. La norma, infatti, sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo n.d.r.) orientare gli operatori verso una altro modello di mercato, più vicino alle realtà locali.

Fra i risultati più importanti che si possono segnalare vi è soprattutto quello secondo cui sarà possibile, ad esempio, costituire società di scopo da parte dei singoli comuni, potenziando i servizi pubblici locali e fornendo agli imprenditori delle zone interessate uno strumento di business; sarà possibile costituire nuove società con risorse relativamente limitate ed esercitare la libertà d’impresa anche e soprattutto in quelle zone d’Italia dove è più semplice guadagnarsi da vivere aprendo una ditta che trovare lavoro come lavoratore dipendente; sarà in fine possibile costituire centri d’eccellenza nel settore tecnologico che diffondano la cultura d’impresa capillarmente sfruttando le potenzialità del partenariato pubblico-privato.

Auguriamoci, a questo punto, che i fautori di una Italia a due velocità non costringano il legislatore a tirare nuovamente il freno a mano.

Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito
Lidis.it



IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003 recante “condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell’accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003;

Visto l’esito delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004 alle quali hanno partecipato le associazioni di Internet provider, i costruttori, gli operatori di rete fissa, gli operatori di rete mobile, gli operatori del wireless local loop, le associazioni di utenti; nonché la consultazione pubblica 25 giugno 2005 indetta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni Radio LAN autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal decreto ministeriale 28 maggio 2003;

Visto il decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2005 n. 155 e il decreto interministeriale 16 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005;

Considerata l’opportunità di estendere l’ambito geografico di applicazione del sistema definito dall’art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 28 maggio 2003;

DECRETA

Art. 1

1. All’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003 citato nelle premesse, sono soppresse le parole da “in locali aperti”, fino alla fine del comma; dopo “ai servizi di telecomunicazioni” si aggiungono le parole “in modalità fissa e nomadica”.

2. All’art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto le parole “la sicurezza delle operazioni di rete,” sono sostituite da “la sicurezza della rete contro l’accesso non autorizzato conformemente alla normativa in materia,”; dopo “protezione dei dati” si aggiungono le parole “ed in particolare le prestazioni ai fini di giustizia sin dall’inizio dell’attività”; sono soppresse inoltre le parole “l’interconnessione tra reti Radio LAN è ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni;” e “limitatamente all’ambito geografico locale definito all’articolo 2, comma 1 e”; sono sostituite le parole “alla medesima radio LAN” con “al medesimo operatore nonché ad operatori distinti”.

3. All’art. 6, comma 1, lettera f) del medesimo decreto dopo “dalle medesime utilizzazioni” si aggiungono le parole “in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03 e successive modifiche”.

Art. 2

1. In relazione a quanto disposto dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 183/03/CONS, i soggetti autorizzati all’offerta al pubblico, attraverso reti ed applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o nelle bande 5 GHz, di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale del 28 maggio 2003, come modificato dal presente decreto acconsentono in maniera non discriminatoria ad ogni ragionevole richiesta di accesso indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi titolo, che operano in locali aperti al pubblico o in aree confinate a frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri commerciali, devono consentire alla più ampia pluralità di soggetti l’istallazione e l’esercizio di infrastrutture Radio LAN a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, e senza alcuna limitazione che non sia oggettivamente dovuta ad insuperabili ragioni legate alla sicurezza delle reti o all’esercizio di servizi di pubblica utilità che siano state accertate da parte del Ministero delle comunicazioni. Eventuali dinieghi motivatamente opposti a richieste di istallazione ed esercizio dovranno essere comunicati, al Ministero delle comunicazioni – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.

Art. 3

1. Le imprese già autorizzate all’esercizio sperimentale del servizio negli ambiti consentiti dal presente provvedimento, cessano la sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Si applicano ai titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2003, secondo quanto già disposto dall’art. 8 comma2 dello stesso, le definizioni e le disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 citato nelle premesse.

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Pubblicato il
5 ott 2005
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