Roma – Non si deve né si dovrà pagare l’accesso ai file che contengono i propri dati personali detenuti da società pubbliche o private. Lo ha ricordato il Garante per la privacy spiegando che un modesto contributo alle spese è invece dovuto nel caso in cui se ne chieda la trascrizione su particolari supporti o le ricerche diano esito negativo.
Il contributo richiesto per queste operazioni non può comunque superare i costi effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi stabiliti dal Garante.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo è stato pubblicato un provvedimento del Garante su questo fronte, in cui si individuano criteri e contributi spese, eventualmente dovuti, in caso di esercizio dei diritti di accesso. “Gli importi – spiega il Garante – sono stati determinati tenendo conto di una serie di fattori: la normativa comunitaria ed internazionale, la necessità di non rendere oneroso l?esercizio del diritto di accesso, i contributi già previsti dalla legge (d.P.R. n. 501/1998) prima dell?entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il principio a cui ci si richiama è quello esplicitato dal Codice, secondo cui la conferma dell’esistenza dei propri dati, la loro comunicazione e la loro origine, nonché le modalità di trattamento, sono tutte notizie a cui il cittadino deve poter liberamente accedere. Ma il Codice, allo scopo di evitare richieste immotivate che possono pesare inutilmente sulle spalle dell’impresa, prevede appunto la possibilità di chiedere un contributo spese alle condizioni determinate dall’Autorità.
“Chi si rivolge a enti pubblici e privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che non portano a nulla, perché i suoi dati non risultano essere stati mai trattati – spiega il Garante – dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro, importo sostanzialmente corrispondente a quello già previsto dalla precedente normativa (£ 20.000)”.
Attenzione però: il contributo non può essere chiesto quando i dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in precedenza. E si scende a due euro e mezzo se le ricerche sono effettuate in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita oralmente. Il contributo è invece di venti euro nel caso in cui la risposta sia positiva (si confermi, quindi, di detenere i dati) e contemporaneamente l?interessato chieda che i dati siano riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom. Si tratta sempre, di un importo massimo perché il contributo non può comunque eccedere i costi effettivamente sostenuti e documentabili.
Considerato, infine, che un contributo spese può essere chiesto, in base al Codice, anche quando le ricerche sono difficoltose e richiedono un notevole impiego di mezzi, il Garante, con separato provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta di un sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria, spese postali).