Firenze – Il credito residuo delle utenze prepagate di telefonia mobile è oggetto di massima attenzione da parte di molti consumatori: l’effetto collaterale dell’introduzione sul mercato italiano della Mobile Number Portability è rappresentato da quella parte di ricarica non goduta che – al momento della migrazione al nuovo operatore – segue un destino controverso, che spesso e n olentieri si identifica nelle tasche del gestore abbandonato. ADUC richiama l’attenzione dei consumatori su questo aspetto, puntando il dito in particolare su Wind .
“Non c’è verso che i gestori mobili si adeguino alle prescrizioni di legge” commenta l’associazione, precisando: “Dal 2002 è possibile la portabilità del numero di cellulare da un gestore ad un altro. La delibera Agcom che la regola, impone che il credito residuo verso il vecchio operatore, venga trasferito sulla SIM del nuovo. Dopo anni di intimazioni, decreti, delibere e moral suasion ci si aspetterebbe che i gestori si fossero adeguati. Ovviamente no”.
Nella pagina in cui si descrivono le Condizioni del servizio dell’offerta Passa a Wind , ADUC ha passato l’evidenziatore sul punto 3: “Fatto salvo ogni diverso accordo tra Wind e l’operatore cedente (che Wind provvederà a comunicarLe), l’eventuale credito residuo presente sulla carta SIM/terminale TACS prepagato dell’operatore cedente al momento dell’attivazione di Passa a WIND verrà perso” .
Una condizione, afferma l’associazione, che contravviene ai provvedimenti emanati dall’Authority delle Comunicazioni, che con la Delibera 7/02/CIR ha stabilito che i gestori mobili, in caso di portabilità del numero, concordassero le “modalità di trasferibilità del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli”, dalla SIM dell’operatore cedente su quella del nuovo gestore scelto dall’utente. “Nell’aprile 2007 – ricorda inoltre ADUC – il secondo decreto Bersani sulle liberalizzazioni sancisce che non possono più essere previsti termini di scadenza – ovvero di utilizzo – del credito telefonico acquistato “.
Nell’agosto 2007 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni concesse ai gestori 45 giorni per mettersi in regola, una scadenza che il TAR del Lazio – accogliendo in parte i ricorsi presentati da Telecom Italia e Wind contro la decisione dell’Agcom – definì “incongrua” nei termini, ma non nella sostanza: l’appartenenza del credito residuo fu ribadita dalla giustizia amministrativa, che non accolse la richiesta dei due operatori di eliminarne l’obbligo di restituzione.
Si è così giunti alla situazione attuale, in cui gli operatori di telefonia mobile riconoscono il credito residuo ai clienti “in migrazione”, ma senza attuare la vera e propria portabilità. Lo fanno controvoglia, giacché la procedura di restituzione non scatta automaticamente all’atto del passaggio verso il nuovo operatore (come invece ha richiesto recentemente MDC , ma solo su richiesta dell’utente).
Per questi motivi ADUC, ribadendo quanto prescritto dall’Autorità, chiede che siano sanzionati Wind e gli altri operatori di telefonia che non dovessero far applicare correttamente le regole.
Dario Bonacina