Biglietti per eventi e concerti esauriti nel giro di poche ore, pronti a ricomparire in vendita a prezzo maggiorato presso gli operatori del mercato secondario: l’authority antitrust italiana ha ora irrogato multe per 1,7 milioni di euro, a TicketOne per aver mancato di ostacolare il bagarinaggio, e a quattro operatori del mercato della rivendita per non aver adeguatamente chiarito la propria posizione nei confronti dei consumatori.
Le indagini dell’AGCM erano state avviate nel mese di ottobre, a seguito delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori. A partire dal 2012, per gli eventi di maggiore richiamo per la musica mainstream, gli utenti riscontravano “un repentino esaurimento dei biglietti” e l’ impossibilità di acquistare , “anche iniziando il processo di acquisto nell’esatto istante dell’apertura delle vendite”, presso il sito di Ticketone . Al consumatore interessato a partecipare all’evento non restava che rivolgersi o ai canali di vendita tradizionali o al mercato secondario online, presso cui i biglietti risultavano disponibili “a prezzi molto maggiori”. TicketOne, ricostruisce l’Antitrust, dal 2002 detiene l’esclusiva sul mercato primario online per alcuni dei maggiori promoter di grandi eventi: al canale online sono destinati tra il 70 e il 90 per cento dei biglietti in vendita , per un limite minimo del 30 per cento. Sulla base degli accordi stipulati nel 2002, Ticketone avrebbe dovuto “predisporre misure antibagarinaggio, impegnandosi inoltre a porre un limite al numero di biglietti venduti per ogni acquirente”, e avrebbe dovuto, a partire dal 2012, esplicitare all’acquirente che “Il Titolo di Ingresso non può dal Cliente essere ceduto a titolo oneroso né può essere oggetto di intermediazione”.
A dispetto di quanto previsto nelle condizioni dell’accordo , però, persino da una stessa analisi condotta da Ticketone è emerso “circa 15-25 persone, alle quali sono riconducibili circa 80-150 account, hanno acquistato circa 15.000-22.000 biglietti per un controvalore di circa 800.000-1.400.000 euro, per vari hot events nel 2015 e primo trimestre 2016″: queste pratiche, ripetute per gli eventi di maggiore richiamo ed evidenti ai consumatori che cerchino di accaparrarsi un biglietto sul sito, sono possibili grazie ai meccanismi di anticipi sulle prevendite e ai ticketbot , che riescono ad aggirare alcune delle eventuali misure disposte per impedire gli acquisti multipli che eccedano la quote concesse.
Non che Ticketone non imponga delle soluzioni volte a limitare il fenomeno. L’AGCM ricorda che Ticketone prevede la registrazione al sito , ma non ha mai esercitato “alcuna forma di controllo automatico sulla corrispondenza tra i dati anagrafici forniti e il codice fiscale”, una misura dunque incapace di attestare l’unicità dell’identità dell’acquirente, associata di fatto al solo indirizzo email , che non garantisce l’unicità di colui che acquista. Ticketone, inoltre, può imporre dei limiti al numero di biglietti acquistabili per transazione e per account registrato: pur riconoscendo questo limite possa dissuadere l’aspirante acquirente multiplo, l’authority ricorda che si tratta di una misura “comunque facilmente aggirabile, dal momento che è possibile creare account multipli che differiscono solo per l’indirizzo l’email ed effettuare acquisti ripetuti per il numero massimo di biglietti consentito”. Solo nel luglio 2016 l’azienda ha reso esplicito “il divieto di creare più account di registrazione riferibili alla stessa persona”, senza però esercitare alcun controllo di routine o far valere gli annullamenti degli acquisti minacciati fino ad ottobre 2016, data dell’avvio dell’istruttoria . E solo a partire da questa data sono stati introdotti dei captcha , per impedire la razzia di titoli da parte dei bot.
A poco sono valse le argomentazioni di Ticketone, che ritiene ritiene che il fenomeno degli acquisti multipli sia “di natura marginale” e che “L’aspettativa di acquisto da parte di un numero illimitato di consumatori non è un diritto tutelato né tutelabile dall’ordinamento”, almeno fino a quando l’Italia non trasformerà in legge proposte simili a quelle già approvate altrove .
Secondo l’AGCM, anche in virtù degli accordi con i promoter di cui gestisce la vendita dei biglietti, “spetta al professionista stabilire, comunicare e rendere effettive le misure necessarie per garantire che la fornitura di biglietti ai consumatori avvenga in maniera corretta, evitando forme speculative di acquisti multipli”. “Ticketone – osserva l’autorità antitrust – ha deliberatamente agito, almeno sino al luglio 2016, nel più completo disinteresse verso una corretta allocazione dei biglietti presso i consumatori, ritenendo tale compito estraneo al proprio ruolo e considerando che l’adozione di eventuali misure avrebbe compromesso il proprio interesse alla vendita di tutti i biglietti nel minor tempo possibile”. Questa pratica commerciale, rileva l’AGCM, “è stata posta in essere almeno a partire dal gennaio 2015, data in cui, oltre alla mancata predisposizione di idonee regole, procedure e controlli da parte del professionista, si ha evidenza agli atti di acquisti multipli di biglietti non ostacolati da Ticketone, ed è ancora in corso”: la sanzione irrogata per pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo, valutata sulla base delle dimensioni e del ruolo di Ticketone sul mercato italiano, vale un milione di euro .
L’Antitrust, nell’esaminare la posizione di Ticketone, ha altresì sottolineato come “il consumatore indotto alla consultazione del sito internet del professionista per l’acquisto di biglietti messi in vendita online in esclusiva, di fatto estromesso dal mercato primario potrebbe essere indotto ad aderire alle offerte veicolate sulle piattaforme dei siti del mercato secondario”. Non c’è evidenza di alcun vantaggio economico realizzato da Ticketone in questa dinamica, riconosce l’AGCM, ma ciò testimonia la necessità di prendere in esame anche il mercato del secondary ticketing , per verificare che rispetti i diritti del consumatore.
Le indagini sugli attori del mercato secondario hanno coinvolto Viagogo , Ticketbis , Seatwave e Mywayticket : avviate in parallelo rispetto a quelle volte ad analizzare la posizione di Ticketone, sono risultate in quattro sanzioni rispettivamente di 300mila euro, 210mila euro, 190mila euro e 20mila euro. Questi operatori, riferisce l’Antitrust, “da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario”.
L’esito del procedimento è stato accolto con soddisfazione dalle associazioni dei consumatori UNC e Altroconsumo , mentre per il momento deve ancora esprimersi la SIAE, che fin dai mesi scorsi ha preso una posizione netta rispetto al fenomeno del bagarinaggio online, pubblicando altresì un documento sul secondary ticketing per invitare il legislatore ad una regolamentazione.
Gaia Bottà