La lente dell’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato è puntata sugli operatori telefonici, accusati ancora una volta di condurre pratiche commerciali aggressive e scorrette in violazione delle norme del settore. Tra rimodulazioni selvagge e tariffazioni roaming giudicate fuori legge, gli operatori telefonici sembrano garantire scarsa trasparenza e rispetto dei diritti dei consumatori. L’ultimo caso riguarda Wind e Tim .
Dopo le numerose segnalazioni dei clienti e la richiesta di intervento in particolar modo dell’ Aduc , l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha provveduto ad aprire un’istruttoria che ha accertato l’effettivo comportamento scorretto dei due operatori che a partire dal 2 agosto dello scorso anno hanno modificato unilateralmente i termini di tariffazione delle offerte ricaricabili con rinnovo automatico. Il costo fisso di quelle offerte flat che includono traffico dati, sms e chiamate è stato da allora calcolato non più sulla mensilità ma sulle 4 settimane . Ciò si è tradotto, come fa notare la stessa Authority, in una penalizzazione per l’utente.
Per questo motivo sono stati effettuati approfondimenti fin dall’introduzione di questo meccanismo. “La riduzione del periodo di rinnovo da 30 a 28 giorni comporta l’addebito su base annua dell’equivalente di circa una mensilità in più , ovvero, a parità di costo e traffico disponibile per ciascun periodo di rinnovo, essendosi quest’ultimo ridotto, un aumento del costo giornaliero rispetto a quello precedente”, si legge nei provvedimenti a carico di Tim e di Wind .
Inoltre è anche il meccanismo di recesso ad aver destato dubbi presso l’autorità. La modifica del periodo di tariffazione ha riguardato infatti anche le opzioni voce abbinate alla vendita a rate di smartphone e tablet rendendo difficile esercitare la facoltà di recedere dal contratto secondo l’art. 70, comma 4, del Codice del Commercio Elettronico.
Chi ha sottoscritto questo tipo di offerta, e a seguito della modifica unilaterale avesse voluto recedere, si è trovato a dover sostenere un addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue . Per Wind la cessazione anticipata avrebbe comportato (per alcune offerte) anche alla richiesta di restituzione degli sconti riconosciuti in fase di adesione. Nel caso di Tim erano richiesti pagamenti extra nel caso si optasse per il passaggio ad altro operatore.
Questi motivi hanno contribuito a far giudicare le pratiche adottate dagli operatori come “idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso”. La modifica è stata peraltro realizzata “in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, contribuivano a incidere sulla decisione dei clienti relativa all’esercizio o meno del suddetto recesso”, sottolinea l’Authority.
Le violazioni al codice del consumo oltre ad essere state accertate sono state anche palesemente ripetute nel tempo e correlate a diverse offerte. Un’aggravante che ha partecipato ad elevare le sanzioni pecuniarie fino a 455 e 410mila euro rispettivamente per Wind e Tim, che ora avranno 30 giorni di tempo per pagare.
Mirko Zago