L’AGCOM ha contestato “ai principali siti di secondary ticketing” la violazione della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 545:
Al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l’inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica […] con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l’oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere
Secondary ticketing sotto accusa
L’accusa, spiega l’AGCOM, è quella di “aver messo in vendita, su web e social network, biglietti per concerti e eventi senza essere titolari dei sistemi per la loro emissione e a prezzi fortemente maggiorati rispetto a quelli ufficiali“. La comunicazione ufficiale diramata non cita i singoli siti colpiti, anche se l’indicazione “principali” è una allusione sufficientemente esplicita. L’autorità spiega di aver portato avanti i controlli il collaborazione con Guardia di Finanza e Polizia Postale, avviando l’indagine a seguito delle segnalazioni presentate da società di vendita autorizzate, associazioni di artisti e organizzatori di eventi.
Il sistema nella sua complessità sembra insomma aver messo il secondary ticketing nel mirino. Solo nei giorni scorsi un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ufficializzava l’entrata in vigore dei biglietti nominativi (mossa che mette la rivendita in fuorigioco), con l’esultanza parallela di chi, sul fronte politico, aveva portato avanti questa specifica battaglia. Tale mossa ha presto trovato anche opposizione da parte di chi vede nei biglietti nominativi un costo aggiuntivo per gli organizzatori di eventi, ma il provvedimento AGCOM sembra raccontare una storia opposta. Già nel 2017, però, l’antitrust si era mossa con le prime sanzioni, antesignane della battaglia che si sta combattendo oggi su più fronti (e con importanti interessi economici in ballo).
Il comunicato del Garante si chiude con un invito agli utenti, affinché rimangano fuori dai sistemi di vendita non ufficiali togliendo mercato a flussi che vanno a danno dell’intero comparto, utenti compresi:
Agcom rinnova comunque ai consumatori l’invito a prestare la massima attenzione alle condizioni e ai prezzi di vendita dei biglietti offerti dai siti di secondary ticketing, invitandoli ad acquistare i tagliandi esclusivamente sui siti di vendita autorizzati.