Il Sole 24 Ore pubblica un’ulteriore bozza della potenziale delibera in materia di enforcement del diritto d’autore e che si porrebbe come ideale completamento della bozza già pubblicata da Punto informatico , fornendo spunti preziosi sul dibattito che si è svolto in seno all’Autorità e che sta determinando intensi confronti dentro e fuori dalla Rete.
La bozza di Delibera che verrà messa in consultazione pubblica sarà probabilmente una mediazione tra le due “anime” presenti nel Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: quella più severa, rappresentata dalla bozza preliminare di delibera già pubblicata da Punto Informatico e quella più moderata, che sembra emergere dalle discussioni di queste ultime ore.
Moderata, ma solo per alcuni profili.
Alcuni tratti della bozza di delibera, che sembrano emergere dalle pubblicazioni più recenti, sembrano infatti andare in una direzione opposta. Se infatti appare attenuarsi l’obbligo di consegna dei dati di traffico verso gli Internet Service Provider, e le iniziative inibitorie nei confronti degli utenti appaiono essere più sfumate (ma non è detto che non possano invece essere reintrodotte), non altrettanto può dirsi per la libertà di espressione in rete e per il bilanciamento di interessi contrapposti che l’Autorità dice di voler realizzare.
Rispunta fra le righe della delibera, ad esempio l’obbligo di rettifica per i siti Internet.
Al punto 3.5.1 infatti l’autorità dichiara espressamente: ” Un modello caratterizzato dal bilanciamento d’interessi contrapposti, e dunque applicabile al caso di specie, è quello previsto dalla legislazione vigente in campo radiotelevisivo per l’esercizio del diritto di rettifica, disciplinato dall’articolo 32 quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Secondo tale disposizione – a sua volta mutuata dall’editoria – coloro che si ritengono lesi nei propri interessi morali e materiali da trasmissioni contrarie a verità hanno diritto di richiedere al fornitore del servizio audiovisivo che sia trasmessa apposita rettifica, da effettuare entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine senza che la rettifica abbia avuto luogo, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità che provvede a pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta entro cinque giorni, svolgendo un breve contradditorio tra le parti “.
Rispunta insomma la tanto contestata norma che tanto aveva fatto preoccupare i fautori della libertà di espressione in rete.
E, si badi bene, nonostante l’Autorità citi solo i fornitori di servizi audiovisivi su Internet, l’obbligo di rettifica, cosi come le norme antipirateria, si applicheranno a tutti. A meno che non si voglia pensare che la “scure” dell’Autorità possa calare solo sugli editori veri e propri, il che sarebbe contrario allo spirito della norma che ovviamente vuole limitare tutte le violazioni da chiunque compiute.
I titolari di diritti dunque potranno rivolgersi ai siti internet, senza distinzione di sorta, per richiedere, qualora ritengano che vi sia la violazione dei propri “interessi materiali e morali” la rettifica, che in realtà è un obbligo di rimozione, a cui dovrà dare corso il titolare del sito entro 48 ore.
In caso contrario interverrà l’Autorità entro cinque giorni.
Quanto questa norma possa conciliarsi con la libertà di espressione in rete garantita dalla nostra Costituzione lo dovrà a questo punto spiegare l’AGCOM.
Fulvio Sarzana di S.Ippolito
www.fulviosarzana.it