L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha aperto un’ istruttoria nei confronti degli operatori telefonici mobile italiani dopo la denuncia ricevuta dal Codacons . Al centro dell’indagine di Agcm, l’accusa dell’associazione dei consumatori secondo cui gli operatori avrebbero fornito agli utenti servizi a pagamento (definiti premium) non chiaramente specificati .
In pratica, secondo Codacons ai consumatori sarebbero stati addebitati sul proprio credito telefonico importi relativi ad abbonamenti e servizi non richiesti o non adeguatamente spiegati nei loro costi e modalità.
Coinvolti nell’indagine dell’antitrust sono H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind .
Nel dettaglio – secondo quanto si legge nel bollettino del 21 luglio dell’Agcm – a queste ultime due vengono contestate “l’omissione di informazioni rilevanti e/o la diffusione di informazioni non rispondenti al vero circa l’oggetto del contratto di telefonia mobile (cioè per quanto riguarda le caratteristiche essenziali, le modalità di fornitura e di pagamento dei suddetti servizi, nonché circa l’esistenza del c.d. blocco selettivo e la necessità per l’utente di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco), nonché l’implementazione di un sistema automatico per trasferire il numero di telefono dell’utente “dal gestore ai Content Service Provider (CSP) che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito del servizio sul credito telefonico dell’utente senza che quest’ultimo abbia mai inserito il proprio numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile”.
Nei confronti di Telecom Italia e H3G, ad essere contestato è invece l’utilizzo di “modalità di presentazione dei messaggi volti a promuovere i servizi a pagamento (link, pop up e banner presenti nelle app o sui siti web) contenenti informazioni non rispondenti al vero e/o omissioni informative circa gli elementi principali dell’offerta (caratteristiche, prezzo ecc.) e i diritti dei consumatori nella contrattazione a distanza (recesso ecc.), nonché caratterizzate da meccanismi che determinano l’accesso ai predetti servizi e la loro attivazione con conseguente relativo addebito sul credito telefonico, in modo accidentale o, comunque, in assenza di una espressa manifestazione di volontà del consumatore”: basta per esempio pensare agli sfioramenti accidentali di uno schermo touch screen che possono portare l’utente ad aprire inavvertitamente una finestra o alla difficoltà nel cliccare il comando di chiusura di un banner innescando invece l’apertura di un link.
Le aziende interessate potranno intervenire nel procedimento inviando le relative osservazioni e appunti all’Autorità.
Claudio Tamburrino