L’Ufficio Marchi e brevetti statunitense ( United States Patent and Trademark Office , USPTO) ha messo in dubbio la validità di un brevetto di design di Apple alla base della sua richiesta di danni a Samsung per violazione di proprietà intellettuale .
A riesaminare la questione è stata la Central Reexamination Division dell’USPTO che ha accolto una richiesta anonima di riesame del brevetto di design ‘677 , molto probabilmente presentata dalla stessa azienda coreana.
Esso rappresenta infatti uno dei tre brevetti (insieme al ‘889 e al ‘087) relativi al design di iPhone e iPad che Apple ha utilizzato per accusare Samsung d violazione di proprietà intellettuale: tramite di essi rivendicava, per esempio, per sé gli angoli arrotondati dei dispositivi mobile ed alcune caratteristiche del look-and-feel dei dispositivi mobile che riteneva distintivi agli occhi dei consumatori.
L’ultima diramazione dell’ annosa battaglia brevettuale tra le due si era giocata proprio sulla violazione di questi tre titoli di privativa. Cercando di calcolare quanto valesse la presunta violazione di questi tre titoli, i giudici di appello avevano deciso di sospendere la sentenza con cui nell’ agosto del 2012 Samsung era stata condannata a pagare più di 1 miliardo di dollari, cifra poi ridotta a 929 milioni di dollari.
Da ultimo, i giudici hanno deciso che deve essere riaffrontata per intero la questione delle violazioni legate ai brevetti di design relativi al trade dress dei prodotti e che deve essere ricalcolato quanto dovuto per la loro (al momento tornata ad essere solo presunta) violazione: nel frattempo sono stati stornati dai 929 milioni di dollari dovuti altri 382 milioni che saranno oggetto di questa nuova branca del processo.
Se davanti al tribunale a stelle e strisce, dunque, si sta cercando di valutare la violazine da parte della Coreana sulla base della confondibilità “agli occhi di un osservatore ordinario” dei design dei dispositivi della linea Galaxy con quelli con la Mela morsicata, e di stabilire il valore della proprietà intellettuale eventualmente utilizzata indebitamente dalla concorrente, la divisione dell’USPTO ha affrontato la questione alla radice: ovvero riconsiderando la validità del brevetto di design in questione .
In quella che rappresenta una decisione “non finale”, infatti, gli uomini dell’USPTO hanno ritenuto che le rivendicazioni di Apple non abbiano i requisiti di brevettabilità richiesti, in particolare per quanto riguarda la non ovvietà dell’invenzione: il design di Cupertino non godrebbe di quell’innovatività necessaria a poterne rivendicare il monopolio.
A condannare ora Apple a questa conclusione sarebbero le conseguenze dell’impossibilità di rivendicare l’anteriorità dei design rivendicato in base ad altre due sue domande di deposito precedenti: non essendo contenuta in essi la descrizione del design ora oggetto del contendere, Cupertino non può rivendicare una data di anteriorità (cioè di invenzione) precedente a quella del brevetto ‘677 e quindi lo stato dell’arte da considerare (ovvero ciò che è noto, il più alto livello di sviluppo o conoscenza finora raggiunto da una tecnologia) è più ampio di quanto precedentemente considerato e secondo i giudice comprenderebbe dunque anche combinazioni di soluzioni disponibili, come il brevetto di design n. D546,313 della coreana LG ed il titolo di privativa giapponese di Sharp JPD1235888 (così come diversi brevetti di Cupertino stessa come il No. D618,204 ) che annullerebbero l’innovatività del design rivendicato.
Claudio Tamburrino