Banda larga, chiesto il servizio universale

Banda larga, chiesto il servizio universale

Questa la proposta di Adiconsum, che auspica tale qualifica per favorire le condizioni che rendano il broadband fruibile da tutti, in un regime regolatorio favorevole a tutti gli utenti
Questa la proposta di Adiconsum, che auspica tale qualifica per favorire le condizioni che rendano il broadband fruibile da tutti, in un regime regolatorio favorevole a tutti gli utenti


Roma – “Riconoscere la banda larga ?servizio universalè al pari della telefonia” è la proposta formulata da Adiconsum , per bocca del segretario Paolo Landi, per abbattere le barriere tecnologiche ed eliminare il digital divide. Una proposta ribadita ieri nell’intervento dello stesso Landi al Convegno della ConfCommercio sulla banda larga.

Landi ha rilevato come “nonostante l’art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale entrato in vigore il primo gennaio 2006 consideri un diritto l’utilizzo della banda larga, tale servizio nel nostro Paese è privo di regole. Nessuna garanzia sulla velocità di connessione, impossibilità di confrontare le tariffe, obbligo di stipula di abbonamento annuale o tacito rinnovo, queste le condizioni vessatorie subite dai navigatori di internet”.

Secondo Adiconsum è dunque indispensabile attribuire alla banda larga la definizione di “servizio universale”, affinché come tale sia fruibile e regolato da norme tese a tutelare i diritti del consumatore, permettendo di superare il digital divide sotto tutti gli aspetti (territoriali, economici) e di favorire un regime di mercato concorrenziale, che porterebbe ad una riduzione delle tariffe e, di fronte ad un servizio inadeguato, consentirebbe al consumatore di cambiare operatore.

Affinché il consumatore sia messo in condizione di confrontare le proposte commerciali delle varie aziende, secondo Adiconsum i contratti devono riportare:

– l’indicazione dell’effettiva velocità di connessione e non dell’ipotetica velocità massima possibile. Il consumatore deve pagare per l’effettivo servizio descritto e non per quello promesso!
– la descrizione del tipo di servizio offerto (scarico di foto, video, musica ecc.) e della velocità alla quale è garantito;
– gli estremi per la risoluzione del contratto da parte del consumatore in ogni momento a fronte di un servizio inadeguato;
– la possibilità di ricorrere a forme conciliative di risoluzione del contenzioso attraverso le associazioni consumatori o i Corecom.

Dario Bonacina

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Pubblicato il
17 mar 2006
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