È in arrivo un decreto di fine legislatura che potrebbe riaprire il rubinetto alla pubblicazione di una serie di cosine in rete. Il provvedimento, voluto dal ministro ai Beni culturali Francesco Rutelli, è pensato per armonizzare una serie di competenze affidate alle regioni in materia di gestione ambientale e paesaggi, ma al suo interno da ieri vi sono incastonate alcune novità sull’ uso non commerciale delle immagini dei beni culturali .
Ieri la commissione Cultura della Camera dei Deputati ha infatti dato parere positivo al nuovo Codice inserendovi una sorta di liberalizzazione in quel tipo di utilizzo. La formulazione del codice attuale, è stato ricordato ieri, richiede una speciale concessione da parte del museo, cosa che come ben sanno i lettori di Punto Informatico ha spinto Wikipedia a cancellare numerose immagini. “Un danno di immagine per l’Italia e le sue istituzioni culturali”, ha dichiarato il presidente della Commissione, Pietro Folena, nella relazione di ieri.
“La nuova formulazione – si legge in una nota – consente il libero uso delle immagini dei beni culturali, prevedendo l’autorizzazione solo nel caso in cui sia richiesto un intervento diretto da parte dell’autorità che ha in affidamento il bene stesso. Pertanto la riproduzione di immagini su Internet o su carta, se non a scopo commerciale, torna ad essere libera come nel resto del mondo. Rimane invece fermo il pagamento di un canone nel caso di usi commerciali (ad esempio la realizzazione di guide turistiche)”.
Il parere della Commissione, secondo fonti della Commissione stessa, dovrebbe rapidamente venire approvato anche al Senato in modo tale da consentire il varo del provvedimento entro le prossime settimane.
Ma ecco qui di seguito il testo approvato in Commissione:
Al fine di consentire la libera utilizzazione di immagini dei beni stessi a fini non commerciali, si preveda l’esclusione, per tutti i predetti fini, di canoni e procedure autorizzative, intervenendo sul comma 3 dell’articolo 108 del Codice nell’attuale testo, modificandone la formulazione nel senso seguente:
3. Sono libere le riproduzioni dei beni da parte di soggetti privati per uso personale, per motivi di studio o ricerca, per illustrazione, discussione o critica e per qualsiasi altro scopo non finalizzato all’uso commerciale della riproduzione, nonché da parte di soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. Nel caso in cui l’atto della riproduzione richieda l’intervento o la sorveglianza da parte dell’autorità che ha in consegna il bene, è obbligatoria la richiesta da parte del soggetto che intende riprodurre il bene. Eventuali spese aggiuntive sono a carico dei soggetti che riproducono il bene .