Roma – Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dell’Ordinanza con la quale il 13 giugno scorso il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia della Delibera Agcom sul blocco automatico delle chiamate verso le numerazioni cosiddette a valore aggiunto ( ordinanza depositata ).
Al riguardo si è scritto – sulla base, evidentemente, di una conoscenza solo sommaria degli atti di causa e della vicenda processuale – che con il citato provvedimento il TAR Lazio avrebbe fatto proprie le ragioni degli operatori titolari delle numerazioni a pagamento.
Ciò, tuttavia, non corrisponde al vero o, comunque, non è esatto.
I Giudici amministrativi, infatti, non si sono affatto pronunciati sulla più parte delle censure mosse dai ricorrenti al provvedimento impugnato limitandosi a rilevare che la “delicatezza delle questioni dedotte ne impone un approfondimento in sede di cognizione di merito” ed a sospendere – si badi bene, solo in parte – la Delibera dell’Agcom sul presupposto che gli utenti non apparivano essere stati sufficientemente informati sull’operatività del meccanismo di blocco automatico delle chiamate in uscita verso numerazioni a valore aggiunto e che, pertanto, non erano stati posti nell’effettiva condizione di avvalersi dell’opzione loro riservata dalla Delibera.
Al riguardo, prima di procedere in queste brevi considerazioni, sembra opportuno rilevare che, da un punto di vista strettamente giuridico, l’obbligo di informazione non gravava sull’Autorità, ma sugli operatori di telefonia fissa con la conseguenza che il mancato puntuale adempimento di detto obbligo non avrebbe dovuto incidere – e non dovrebbe incidere in futuro – sulla valutazione circa la legittimità della Delibera impugnata.
L’aspetto più importante della vicenda, tuttavia, è un altro.
Nonostante quanto si è detto sin qui, il provvedimento del TAR Lazio non ha, in effetti, inteso sospendere in toto la delibera impugnata, ma solo con riferimento alla “parte in cui prevede l’attivazione del blocco automatico delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo nei confronti degli abbonati che non abbiano manifestato una diversa scelta entro il 31/5/08”.
Il Giudice Amministrativo non ha, quindi, ritenuto illegittimo – neppure in sede di cognizione sommaria – il meccanismo del blocco automatico di per sé considerato, ma la sola circostanza che esso stesse per divenire operativo senza adeguata informazione degli utenti.
In tale contesto riteniamo che vi sia ancora spazio perché le ragioni dei consumatori e degli utenti – dinanzi ad abusi e soprusi per troppo tempo impunemente perpetrati in loro danno – vengano efficacemente tutelate senza ritardo.
L’AGCom, la quale – come reso noto attraverso un comunicato stampa del 13 giugno scorso – sta valutando le conseguenze giuridiche dell’ordinanza del TAR Lazio, potrebbe limitarsi ad emanare una nuova delibera attraverso la quale – preso atto della decisione resa dal TAR Lazio – procrastinare il termine concesso agli utenti per opporsi al blocco automatico, adoperandosi nel contempo a far sì che gli operatori di telefonia fissa adempiano in modo efficace all’obbligo di informazione che su di essi incombeva.
L’Ordinanza dei Giudici amministrativi sarebbe così rispettata, le rimostranze ed obiezioni degli operatori tenute in giusta considerazione senza, tuttavia, lasciare che, ancora una volta, le ragioni dei consumatori e degli utenti vengano ignorate e dimenticate come, purtroppo, pare stia accadendo in relazione alla disciplina sulle class action .
Carmelo Giurdanella
www.giurdanella.it
Guido Scorza
www.guidoscorza.it