Nel luglio del 2006 un blogger veniva condannato dal Tribunale di Aosta per diffamazione e omissione di controllo sui commenti di utenti anonimi : oggi quella sentenza è in parte ribaltata e – pur rimanendo in capo al tenutario di un blog la responsabilità per i post personalmente firmati – viene respinta l’altra ipotesi di reato che configurava un precedente pericoloso.
Secondo la sentenza di primo grado il gestore di un blog “altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet”: dal momento che esso può (e conseguentemente deve, se davanti a contenuti offensivi o illeciti) cancellare i messaggi degli utenti – si legge nelle motivazioni – la sua posizione e quella di un direttore di una testata giornalistica stampata sono, mutatis mutandis , identiche.
L’inchiesta era stata avviata dalla Polizia Postale di Aosta, su denuncia di quattro giornalisti valdostani nei confronti dell’anonimo autore del blog “Il bolscevico stanco”, dietro cui è stato individuato l’oggi 63enne giornalista Roberto Mancini.
Oggi la Corte di Appello di Torino presieduta dal Giudice Gustavo Witzel ha confermato la condanna per diffamazione, infliggendo a Mancini una pena pecuniaria di mille euro per due post da lui stesso firmati, ma lo ha assolto dalla più controversa accusa di omissione di controllo che aveva valso al giornalista la solidarietà di osservatori e colleghi come Reporter Senza Frontiere .
Con l’appello è venuta quindi meno l’equiparazione del blogger al direttore responsabile di una testata giornalistica che ha responsabilità editoriali su tutti i contenuti pubblicati sulle pagine di un giornale. Il gestore di un blog – invece – risponde personalmente solo dei post da lui stesso firmati.
Claudio Tamburrino