Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato parere favorevole all’uso delle body cam da parte della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, ma devono essere rispettate le indicazioni fornite per il corretto trattamento delle informazioni acquisite. L’autorità ha in particolare vietato l’uso del riconoscimento facciale.
Sì alle body cam, no al riconoscimento facciale
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri hanno inviato al Garante la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali di due sistemi per l’acquisizione, gestione e conservazione delle immagini. Le videocamere indossabili (body cam) verranno utilizzate nel corso dei servizi di ordine pubblico, ad esempio durante eventi e manifestazioni.
L’architettura hardware dei due sistemi è molto simile e prevede diversi componenti, tra cui computer ubicati nelle varie sedi collegati al server centrale, unità NAS per l’archiviazione delle registrazioni e docking station per la ricarica delle body cam. Le informazioni raccolte sono: registrazione audio e video, immagine statica delle persone identificabili, data e ora delle registrazione, coordinate GPS. La registrazione viene copiata sul NAS e automaticamente cancellata dalla memoria della body cam. Tutti i dati devono essere comunque cancellati dopo sei mesi.
Il Garante della Privacy ha innanzitutto sottolineato che le body cam “potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato“. Non sono pertanto ammesse le registrazioni continue né quelle di episodi non critici. L’autorità ha inoltre vietato il riconoscimento facciale.
Il Garante aggiunge infine che in questi casi è sempre necessaria una consultazione preventiva, in quanto l’uso delle body cam comporta il trattamento di dati sensibili che permettono di rivelare le opinioni politiche, sindacali, religiose o l’orientamento sessuale delle persone.