Il 25 aprile 2007 si celebrerà l’udienza relativa la causa pregiudiziale C-20/05, in merito alla conformità delle norme della legge 633/41 (“legge sul diritto d’autore”) in tema di “bollini” SIAE rispetto ai principi comunitari.
Nel dicembre del 2004, su istanza dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, difensore di un cittadino tedesco imputato in un processo penale per aver commercializzato in Italia CD ROM privi di contrassegni SIAE, il Tribunale di Cesena aveva emesso una ordinanza con cui veniva formulata (ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE) una questione pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE del 19 novembre 1992, (concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale), nonché dell’art. 3 del Trattato CE con riferimento al divieto imposto agli Stati membri di imporre “dazi doganali” e “restrizioni qualificative all’entrata e all’uscita delle merci” e “tutte le altre misure di effetto equivalente” (infatti, l’Italia è l’unico paese membro dell’Unione che prevede l’apposizione di contrassegni sui supporti).
La questione pregiudiziale riguardava anche l’interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevedeva una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
L’interpretazione richiesta alla Corte di Giustizia si rendeva necessaria per verificare se la previsione dell’art. 171 ter, comma I, lett. c) della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (ossia la legge sul diritto d’autore), introdotto in virtù dell’adozione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, dovesse intendersi compatibile con la stessa direttiva, nonché con il Trattato della Comunità europea. La norma nazionale punisce penalmente chi “vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche in movimento, non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE)” (il contenuto della lettera c) del primo comma dell’art. 171 ter attualmente corrisponde alla disposizione della lettera d), a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 248/2000).
In particolare, l’avv. Sirotti Gaudenzi rilevava che le modifiche della “legge sul diritto d’autore”, con cui erano state introdotte norme in tema di contrassegni SIAE, dovevano intendersi inopponibili ai privati, in quanto adottate senza seguire la particolare procedura prevista dalla direttiva 83/189/CEE, così come indicato dalla stessa Commissione delle Comunità europee, intervenuta nel giudizio per rispondere ai quesiti formulati dalla Corte.
Se verranno accolte le tesi formulate dalla difesa dell’imputato, potrebbe giungersi alla conclusione che non è opponibile ad alcuno l’inosservanza dell’obbligo di apporre il “bollino” SIAE.
Altre informazioni qui