Nei giorni scorsi durante la prima udienza sul caso dei bollini SIAE svolta presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee del Lussemburgo sembrano avere prevalso le tesi favorevoli all’abolizione del contrassegno. Se ciò si traducesse in un pronunciamento in questo senso alla fine del procedimento, le norme italiane sul bollino SIAE potrebbero saltare.
La Corte si sta occupando del caso su richiesta del Tribunale di Cesena in merito alla legittimità dei bollini . E questo perché nel dicembre del 2004, su istanza dell’avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, difensore di un cittadino tedesco, legale rappresentante di una società italiana, imputato in un processo penale per aver commercializzato in Italia CD ROM privi di contrassegni SIAE, quel Tribunale aveva emesso un’ordinanza con cui venivano formulate alcune domande ai Giudici del Lussemburgo per verificare se il “bollino” previsto dalla legge italiana su CD ed altri supporti fosse in linea con le norme comunitarie in tema di concorrenza e regole tecniche.
In particolare, il difensore dell’imputato aveva rilevato come tutte le norme nazionali in tema di contrassegni SIAE avessero introdotto vere e proprie “regole tecniche” nell’ordinamento italiano, in contrasto con quanto previsto da una direttiva comunitaria (la direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983), che prevede che ogni Stato membro che intenda adottare una normativa tecnica, debba procedere alla notificazione del progetto legislativo alla Commissione delle Comunità europee.
Durante l’udienza del 25 aprile, la Commissione ha aderito alle tesi dell’avvocato Sirotti Gaudenzi, affermando che le norme nazionali in tema di bollinatura di CD, musicassette, videocassette ed altri supporti siano state adottate in violazione del diritto comunitario , senza che si procedesse ad alcuna comunicazione alla Commissione stessa.
In particolare, secondo il difensore dell’imputato, l’interpretazione richiesta alla Corte di Giustizia si
rendeva necessaria per verificare se la (pesante) sanzione prevista in caso di mancata apposizione di contrassegni sui supporti dovesse intendersi compatibile con la stessa direttiva, nonché con il Trattato della Comunità europea. Infatti, la norma nazionale punisce penalmente chi “vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche in movimento, non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE)”.
Nel corso di una concitata udienza, l’avv. Sirotti Gaudenzi aveva rilevato che le modifiche della “legge sul diritto d’autore”, con cui erano state introdotte norme in tema di contrassegni SIAE, dovevano intendersi “inopponibili” (ovvero inapplicabili) ai privati, in quanto adottate senza seguire la particolare procedura prevista dalla direttiva 83/189/CEE.
Tale circostanza è stata confermata dalla stessa Commissione delle Comunità europee, intervenuta nel giudizio per rispondere ai quesiti formulati dalla Corte.
Dure sono state le contestazioni mosse dai legali della SIAE, i quali hanno rilevato come la “bollinatura” dei supporti fosse una prassi da sempre esistente in Italia e che, pertanto, le norme di volta in volta inserite nell’ordinamento italiano avrebbero semplicemente “fotografato” una situazione pregressa.
Durante l’udienza celebratasi nel Lussemburgo, davanti al collegio presieduto dal Giudice finlandese Allan Rosas, l’avvocato Sirotti Gaudenzi ha svolto la sua arringa, formulando una serie di argomentazioni alle quali si sono associati i rappresentanti della Commissione .
Strenua è stata l’opposizione dello Stato italiano e, in particolare, della SIAE, che rischia di perdere gli introiti derivanti dall’apposizione del contrassegno. Data la complessità del caso, il giudizio è stato rinviato per permettere all’Avvocato Generale della Corte di formulare le proprie conclusioni.
Se la Corte di Giustizia accogliesse le tesi formulate dalla difesa dell’imputato e dalla Commissione delle Comunità europee, si potrebbe giungere alla scomparsa del bollino SIAE ed all’annullamento delle norme italiane in materia.
Si ringrazia la dott.ssa Silvia Serra per la collaborazione nella stesura di questo articolo