Il tentativo di tornare a imporre l’obbligo di vidimazione a mezzo contrassegni SIAE non solo non sarebbe compatibile con il quadro normativo europeo, non solo potrebbe rappresentare la perpetuazione di un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti. Metterebbe sul piatto questioni di ordine pratico, esporrebbe alla violazione della legge delle aziende che hanno finora operato nella piena legalità. Per questo motivo due case editrici hanno fatto ricorso al TAR del Lazio per chiedere l’annullamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009, n. 31 . Altroconsumo è intervenuta a supporto dell’annullamento: il bollino pesa sull’evolvere dell’industria dei contenuti e quindi sui cittadini.
Che il DPCM con cui è stato reintrodotto l’obbligo di vidimazione presenti delle incompatibilità nel proprio iter procedurale con quanto disposto dalle autorità europee sembra essere cosa nota: lo ricordava su queste pagine lo stesso avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi che si è occupato del celebre caso Schwibbert . La Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva chiarito che, in quanto regola tecnica, le normative che dispongono la vidimazione dovessero essere notificate alla Commissione. Cosa che però non si sarebbe verificata appieno in relazione a testi come quello dell’ art. 181 bis della legge n. 633/41, che dispone l’obbligo del contrassegno. Su questa base era stato assolto un imprenditore accusato di aver commercializzato in Italia dei CD privi del bollino, su questa base erano state inoltrate le prime richieste di risarcimento per i contrassegni, su questo si fa leva nella richiesta di annullamento. Gli avvocati Guido Scorza, Carmelo Giurdanella e Michele Clemente, legali rappresentanti di Edizioni Master e di Play Media Company , lo ribadiscono nella richiesta di annullamento del DPCM depositata presso il TAR, lo ribadisce Altroconsumo nell’intervento ad adiuvandum , rappresentata da Ernesto Belisario, Elio Guarnaccia e di nuovo da Scorza.
Un’altra delle motivazioni su cui si fonda la richiesta di annullamento della reintroduzione dell’obbligatorietà del contrassegno è la capacità del bollino di rallentare un mercato dei contenuti che potrebbe avvantaggiarsi di una più libera circolazione dei prodotti e di una più libera concorrenza , così come stabilito dal quadro normativo europeo. Lo conferma, dal punto di vista legale, l’avvocato Sirotti Gaudenzi. Due sarebbero le conseguenze, spiega a Punto Informatico : “in primo luogo limitare la circolazione delle merci nei Paesi comunitari (dato che dev’essere apposto a ogni supporto commercializzato e distribuito in Italia) e al tempo stesso porre i produttori, i commercianti e i distributori che operano nel territorio nazionale interessato in condizione di forte svantaggio rispetto agli altri soggetti comunitari”.
L’abolizione definitiva del bollino è stata reclamata in Italia dai rappresentanti dei cittadini, e la stessa industria dei contenuti si è espressa a favore dell’eliminazione di una misura che, lo ribadisce in queste ore a Punto Informatico Enzo Mazza di FIMI, sarebbe “un’arma spuntata”, inefficace a combattere la contraffazione e in grado di ostacolare lo svilupparsi di dinamiche positive per il mercato e gli utenti. Concordano i consumatori: “A differenza di quanto dichiara la SIAE il bollino non è affatto uno strumento utile per i consumatori – denuncia a Punto Informatico Marco Pierani di Altroconsumo – la sua efficacia contro la pirateria e contraffazione è pari a zero, si tratta solo di una gabella che va eliminata. Il bollino SIAE pesa sulle tasche degli Italiani più di 11 milioni di euro l’anno”.
Ma non è tutto. L’entrata in vigore del DPCM prevista per oggi innescherebbe una serie di problematiche di ordine strettamente pratico, che potrebbero costringere all’illegalità una serie di attori del mercato . Ci sono aziende che, sulla base del pronunciamento europeo e sulla base della sentenza con cui la Cassazione nella primavera del 2008 ha stabilito la non opponibilità della vidimazione, hanno richiesto e ottenuto dalla SIAE di operare senza apporre ai supporti il contrassegno. IL DPCM, si osserva nei due documenti presentati al TAR e ricorda Guido Scorza a Punto Informatico , ha efficacia retroattiva e non prevede alcun periodo di transizione che consenta a questi attori di adeguarsi al nuovo quadro normativo. Questi soggetti dovrebbero fare richiesta alla SIAE per ottenere i contrassegni, dovrebbero attendere una manciata di giorni (tra i 10 e i 40) per ottenerli, dovrebbero provvedere ad apporli. Nel frattempo si troverebbero a violare la legge.
“In circolazione ci sono milioni di supporti distribuiti negli ultimi mesi in maniera lecita ma senza contrassegno nei canali distributivi più diversi: dalle edicole agli store di musica, video e software – ricorda Scorza – Il ritiro dal commercio di tali supporti è un’operazione inipotizzabile non solo per i costi che ciò comporterebbe ma soprattutto perché per procedervi occorrerebbe arrestare l’ordinaria attività produttiva e concentrare tutti gli spazi, i mezzi e le risorse umane in tale attività”. Dietro l’angolo ci potrebbe essere il sequestro dei prodotti privi di contrassegno: “il rischio è certamente concreto – avverte Scorza – anche se è naturalmente difficile dire se ciò avverrà oggi o tra una settimana. È un lavoro difficile quello che da domani spetterà agli uomini della Guardia di Finanza perché la presenza del contrassegno non potrà evidentemente essere assunta ad indice sintomatico della liceità o illiceità di una distribuzione”. La soluzione, suggerisce a Punto Informatico l’avvocato Belisario, potrebbe risiedere in un pronto intervento delle autorità, che sappia contenere i danni: “Sarebbe necessario che le Autorità competenti si pronunciassero al riguardo, autorizzando, per un certo numero di settimane, la distribuzione di supporti privi del contrassegno SIAE e, ad un tempo, garantendo gli imprenditori che, nelle more del decorso di tale termine, non verranno effettuati sequestri”.
Ma si tratterebbe di un provvedimento capace solo di tamponare le più immediate ripercussioni della reintroduzione dei contrassegni, senza però garantire l’avvento di un diverso regime: “In realtà sarebbe stato auspicabile che il Governo, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, rinunciasse all’idea di continuare a pretendere l’apposizione di un contrassegno su tutti i supporti – propone Belisario – richiedendo piuttosto, se ritenuto irrinunciabile, la stampigliatura, a cura dello stesso editore, di un logotipo di autenticità “. Con una misura del genere, osserva Belisario, “si sarebbe potuto far risparmiare alle imprese del settore molto tempo ed ingenti risorse umane e si sarebbe consentito ai consumatori di non veder andare in fumo 11 milioni di euro all’anno in pecette adesive”.
La carne al fuoco nel ricorso presentato al TAR è molta e succulenta, spiega l’avvocato Giurdanella: “Nel ricorso abbiamo dedotto diversi argomenti che, a nostro avviso, dovrebbero indurre i giudici amministrativi a ritenere che il DPCM 31/2009 è un atto illegittimo perché, tra l’altro, emesso in condizioni di palese eccesso di potere e violazione di legge nonché senza tenere nel debito conto gli interessi di mercato e consumatori”. Il DPCM, a parere di Giurdanella, rappresenterebbe un “provvedimento oggettivamente abnorme almeno nei modi e nei termini attraverso cui si è proceduto alla reintroduzione del contrassegno nel nostro Ordinamento” e per questo motivo avrebbe ragione di credere che “il TAR Lazio condividerà uno o più di tali argomenti e, dunque, si pronuncerà per l’illegittimità del provvedimento impugnato”. L’udienza è fissata per il 6 maggio: il Tribunale amministrativo, illustra a Punto Informatico Giurdanella, potrebbe decidere di sospendere l’efficacia del provvedimento già in quella data, potrebbe pronunciarsi direttamente con una sentenza in tempi brevi, oppure, spiega, “i giudici potrebbero ritenere che il mercato potrà sopravvivere allo tsunami rappresentato dalla reintroduzione del contrassegno fino a giugno/luglio e fissare un’udienza di discussione del merito della controversia per quel periodo”.
E nel lasso di tempo che intercorre fra il 21 aprile e il 6 maggio , quando gli attori del mercato che hanno proceduto a richiedere il contrassegno per cautelarsi potrebbero essere ancora in attesa di riceverlo? SIAE è stata contattata da Punto Informatico nelle scorse ore: si darà conto su queste pagine dei ragguagli offerti non appena possibile. “Le aziende – spiega invece Giurdanella – non possono che iniziare a richiedere i contrassegni per le nuove distribuzioni, magari facendo idonea riserva di ripetizione delle somme che si accingono a versare, e a lasciare che i prodotti privi del contrassegno ma immessi, comunque, legittimamente in commercio continuino a circolare”. Il rischio dei sequestri è concreto: “impedirebbero ai prodotti di essere distribuiti nei tempi programmati, determinando così una lunga serie di danni a catena che non potrà che avere ripercussioni sull’intera filiera distributiva”.
a cura di Gaia Bottà
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