Bollino SIAE, cos'è cambiato

Bollino SIAE, cos'è cambiato

Approfondimento giuridico a cura di Daniele Minotti - Novità sul contrassegno, le semplificazioni intervenute e la consacrazione del software libero. I dettagli di una piccola ma significativa novità
Approfondimento giuridico a cura di Daniele Minotti - Novità sul contrassegno, le semplificazioni intervenute e la consacrazione del software libero. I dettagli di una piccola ma significativa novità


Roma – dPCM 25 ottobre 2002, n. 296


Dopo poco più di un anno, il regolamento sul contrassegno SIAE ai sensi dell’art. 181- bis l.d.a. (dPCM 11 luglio 2001, n. 338) ha subito le prime modifiche volte da un lato ad semplificare le procedure per il rilascio della dichiarazione identificativa (sostitutiva del contrassegno), dall’altra ad estendere i casi di esenzione dalla vidimazione.
Con un effetto paradossale che va svelato subito: quello che con la riforma del 2000 (l. 248/2000) era diventato regola e, soprattutto, elemento centrale della fattispecie penale in tema di software ex art. 171- bis l.d.a. ora è sempre più eccezione.

Venendo alle modifiche, come detto esse si dividono in due grandi categorie: alleggerimento delle procedure relative alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno ed allargamento delle ipotesi di esenzione totale (dal contrassegno o dalla dichiarazione).

Muovendo dalle semplificazioni (disposte mediante una serie di interventi all’art. 6 del Regolamento), si può subito notare la scomparsa del riferimento al necessario “assenso” della SIAE che attribuiva a quest’ultima un’inspiegabile discrezionalità nella scelta tra contrassegno (oneroso) e dichiarazione (non onerosa, come anche originariamente enunciato dalla norma).

Un intervento decisamente più corposo è stato fatto al comma 3, con un taglio deciso alle indicazioni richieste per la stesura della dichiarazione. Seguono altri alleggerimenti burocratici come quello, tra gli altri, del venir meno della necessità di invio di una copia del programma (che, comunque, deve essere conservata per tre anni presso il dichiarante).

Passando alle nuove categorie esentate dalla vidimazione (e dalla dichiarazione), a parte qualche secondario ritocco all’art. 5, spicca la novità (lettera i) riguardante i sistemi operativi e le applicazioni o distribuzioni server, non sottoposti agli obblighi legali soltanto qualora siano “destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso”.

Senza dubbio, però, l’intervento di maggior rilievo è costituito dall’esenzione contemplata dal nuovo testo della lettera b), sempre dell’art. 5.

In precedenza, la lettera in argomento era circoscritta ai programmi “distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo” (caratteristiche che, per il legislatore, dovevano necessariamente e naturalmente coesistere, per la verità senza un perfetto riscontro con la realtà).

Con il recente decreto si è andati ben al di là di un semplice allargamento di un’ipotesi di esenzione. La nuova lettera c) riguarda, infatti, i supporti contenenti programmi “distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti”.

Non è difficile pensare, sulla scorta di tale testo, ad un implicito riferimento al c.d. “Software Libero”, distribuito con particolari licenze ( in primis , la GPL – General Public License) che assicurano (anzi, di fatto impongono) la (successiva) libera ri-distribuzione (che funge da consenso preventivo dell’autore). Malgrado ciò, va pur ricordato che il nuovo testo richiede la gratuità della distribuzione, caratteristica, infatti, non connaturale al Software Libero.

Può, dunque, dirsi definitivamente superata la disputa (in particolare quella tra le associazioni del Software Libero e la SIAE) circa gli adempimenti necessari per la distribuzione (gratuita) di tale tipologia di software; anche una diversa lettura dell’art. 181- bis l.d.a. avrebbe consentito, sin dalla riforma del 2000, di giungere alla medesima soluzione oggi cristallizzata nella norma regolamentare. L’ultima norma citata prevedeva (e prevede tuttora) l’esclusione del contrassegno (e della dichiarazione) per i supporti destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro, laddove già allora si parlava di distribuzioni gratuite (senza fini di lucro), mentre oggi si è soltanto precisata la necessità del consenso del titolare dei diritti (connaturale al Software Libero) la cui rilevanza non sembrava necessitare del sigillo legale dato con la riforma del Regolamento.

avv. Daniele Minotti – Genova
Studio Minotti

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Pubblicato il
4 feb 2003
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