Brevetti biotecnologie, Italia condannata

Brevetti biotecnologie, Italia condannata

La Corte di Giustizia europea non giustifica i ritardi collezionati dal Bel Paese nel recepire la nuova disciplina in materia di brevetti biotecnologici
La Corte di Giustizia europea non giustifica i ritardi collezionati dal Bel Paese nel recepire la nuova disciplina in materia di brevetti biotecnologici


Roma – Prodotti realizzati da materiale biologico o che ne contengono, divieto di brevetto della sequenza di un gene o di processi di clonazione umana, modificazione dell’identità genetica o uso di embrioni umani a fini industriali: sono queste alcune delle delicatissime materie sulle quali l’Italia, secondo le autorità europee, si sta muovendo con grave ritardo.

Si tratta di biotecnologie e, in particolare, della disciplina dei brevetti relativi. Nelle scorse ore la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per non aver recepito una direttiva del 1998 (98/44/CE) sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Stando alla Corte, l’Italia è in ritardo di cinque anni, in quanto il recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio del 2000, e questo significa che il nostro paese dovrà addossarsi le spese del procedimento nonché le conseguenze di una condanna che boccia, in alcuni dei più delicati nodi delle biotecnologie, le attuali normative italiane.

I magistrati europei non hanno accettato le giustificazioni avanzate dal Governo italiano, secondo cui l’ordinamento italiano è già in linea con la direttiva, né ha considerato di interesse il fatto che l’iter della legge di recepimento sia ormai in fase avanzata in Parlamento.

Secondo la Corte, l’Italia viola la direttiva perché:
– non ha normative sulla possibilità di ottenere un brevetto per un prodotto composto da materiale biologico o che ne contiene,
– perché non consente di brevettare un elemento isolato del corpo umano o altrimenti prodotto mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, anche se la struttura di tale elemento è identica a quella di un elemento naturale
– perché non impedisce specificamente la clonazione degli esseri umani, i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano, l’impiego di embrioni umani a fini industriali o commerciali e i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale
– perché non dispone di alcuna disposizione sulle tutele di brevetti relativi ad invenzioni biologiche.

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Pubblicato il
22 giu 2005
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