Bruxelles – Proponiamo di seguito il testo della posizione ufficiale espressa da Confindustria ed ANIE nella capitale belga sulla proposta di direttiva per i brevetti sul software che, come noto, è al centro di una ampia discussione anche al di fuori della stessa Unione Europea
Proposta di direttiva CE sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici – La posizione dell’industria italiana
1. In Italia la produzione industriale ristagna da quattro anni. In nessun altro paese europeo, eccetto il Regno Unito, si è registrata una così accentuata e prolungata contrazione (-2,6%). Il ristagno della produzione industriale è continuato anche nei primi mesi del 2005. Conseguentemente anche il PIL italiano è cresciuto meno (1,2%: uno dei tassi più bassi dell’UE).
Le esportazioni italiane di beni e servizi a prezzi contanti mostrano, inoltre, forti segni di debolezza: la quota di mercato delle esportazioni italiane si è ridotta di un punto percentuale a partire dal 1996. Questo trend negativo – anche attribuibile all’entrata di nuovi competitor sui mercati globali, soprattutto i paesi emergenti – riguarda in particolare, ma non esclusivamente, i settori tradizionali del made in Italy, come tessile-abbigliamento e cuoio, pelli e calzature. Sulla riduzione delle quote di mercato delle imprese italiane ha inciso la liberalizzazione del commercio internazionale e la concorrenza di alcuni paesi emergenti come la Cina, i cui principali settori di esportazione sono quelli in cui l’economia italiana è specializzata. Tale apertura internazionale è avvenuta in maniera repentina e talora senza rispettare le regole del commercio internazionale.
2. Diverse sono le soluzioni prospettate per favorire la ripresa dell’economia italiana. Esse si concentrano tuttavia su un unico punto: incentivare l’innovazione di prodotto, processo e servizio, stimolando gli investimenti in R&S.
È infatti convinzione diffusa che soltanto attraverso le produzioni di qualità, sia nei settori maturi, che in quelli a tecnologia avanzata, l’economia italiana possa recuperare il gap rispetto ad altri paesi. Non è infatti più proponibile l’idea di competere sul prezzo di prodotti/servizi che paesi, come ad esempio quelli emergenti, possono offrire a costi molto contenuti.
Per spingere le imprese ad investire in R&S occorre però creare incentivi. L’incentivo principale è in questi casi costituito dalla possibilità, non solo di recuperare l’investimento iniziale, ma di realizzare profitti. Ciò che è possibile soltanto riconoscendo alle imprese il diritto di sfruttare in via esclusiva, per un determinato periodo di tempo, il frutto della propria attività innovativa.
I diritti di proprietà intellettuale e, in maniera particolare, i brevetti servono proprio a questo scopo e costituiscono un importante strumento di sviluppo e di crescita per le imprese, soprattutto le PMI, che, per mezzo di essi, possono ottenere un consolidamento dei propri vantaggi di business (quando questi siano basati su qualità e fatti tecnici) non altrimenti conseguibile.
I diritti di proprietà intellettuale consentono, infatti, di realizzare un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti e di ottenere una protezione ampia nei confronti di eventuali imitatori e contraffattori. Non solo, essi permettono altresì di:
– proteggere i risultati degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti ad elevato valore aggiunto o nuovi servizi che si caratterizzino in termini di nuove ed inventive soluzioni tecniche (la bilancia commerciale dell’Europa è positiva grazie ai prodotti di alta tecnologia, es. medicinali, apparecchiature elettroniche e meccaniche, ecc.);
– difendere dall’imitazione la differenziazione che è il risultato di tali investimenti;
– permettere alle imprese che non dispongono di risorse finanziarie di accedere a finanziamenti (per gli investitori riveste grande importanza il fatto che l’azienda detenga un portafoglio di brevetti);
– concedere licenze di utilizzazione a terzi in vista della commercializzazione e dell’immissione sul mercato dei prodotti protetti e dunque ottenere profitto dalle invenzioni messe a punto;
– ottenere accordi di licenza incrociata con altre imprese che abbiano proprie tecnologie brevettate per combinarle con le proprie al fine di offrire prodotti unici e non copiabili da terzi;
– ottenere valore dalla propria impresa: il valore della propria impresa è più chiaro ed è maggiore quando il business su cui essa si basa è protetto con brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale;
– ottenere partecipazioni nelle imprese (diverse dalla propria) che fanno uso delle proprie tecnologie brevettate (o di altri diritti di proprietà intellettuale).
3. Le imprese italiane vedono pertanto con favore una direttiva di armonizzazione in materia di brevettabilità delle invenzioni realizzate per mezzo di elaboratore, che si proponga di eliminare le ambiguità ed incertezze derivanti dall’adozione di diverse prassi interpretative da parte degli uffici brevetti degli Stati Membri e di rendere così certo l’ambito di applicazione della protezione.
Pur rimanendo il software non brevettabile di per sé, la tutela diretta del software in quanto attua, e in subordine a, invenzioni brevettabili di prodotto o processo, costituisce un elemento importante per lo sviluppo di nuove tecnologie. Si pensi, per citare soltanto uno dei possibili esempi, alla sempre più frequente convergenza tra informatica e telecomunicazioni che rende possibile lo sviluppo di nuove architetture di rete e quindi l’offerta di soluzioni tecniche innovative che corrispondono ad esigenze del mercato che non hanno ancora trovato risposta.
Tutto ciò risulta nell’utilizzo da parte delle imprese di nuove soluzioni tecniche attuate per mezzo di pacchetti integrati software e nella offerta di servizi innovativi che fanno uso di nuove architetture di rete, di nuovi elaboratori elettronici, di nuovi terminali, di nuovi dispositivi di interfaccia, di nuove tecniche di protezione ecc. Per incentivare una adeguata partecipazione allo sviluppo di tali nuovi pacchetti, architetture di rete, nuovi terminali e nuovi dispositivi di interfaccia da parte di PMI (non solo da parte delle grosse aziende) è necessario che sia garantita:
– la possibilità di cumulare la protezione conferita dal diritto d’autore con quella brevettuale per le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Le due protezioni riguardano infatti aspetti differenti dell’innovazione e non sono tra loro in contrapposizione;
– una protezione non solo tramite rivendicazioni di dispositivo/sistema (product) e metodo (process), ma anche, in subordine a rivendicazioni di prodotto o processo, mediante rivendicazioni di “programma per elaboratore” (“computer program product”), che permettono di verificare e colpire per contraffazione diretta (non solo per induzione alla contraffazione) eventuali contraffattori;
– la brevettabilità di soluzioni tecniche che riguardino (e/o siano funzionali a) l’interoperabilità fra sistemi diversi (ancora nel rispetto dei vincoli sopra richiamati).
4. Soprattutto le PMI possono ben utilizzare il sistema brevettuale al fine di mantenersi competitive rispetto ai migliori concorrenti (incluse le grandi imprese) in termini di business e capitalizzare in termini di valore (nella propria o altrui impresa) i risultati del proprio ingegno e delle proprie iniziative.
Proprio le tecnologie moderne abbassano la soglia di accesso alla creazione di nuovi risultati tecnici da parte di piccole imprese. Per contro, la riscrittura del codice, non richiede attività di R&S, ma l’impiego di risorse qualitativamente diverse e spesso quantitativamente disponibili in grandi aziende. Queste non hanno difficoltà ad usare tali risorse quando vogliano conseguire significativi risultati tecnici quali sono a volte (non sempre) quelli brevettati. In assenza di una protezione brevettuale, le grandi imprese avrebbero buon gioco a sviluppare simili soluzioni tecniche, sia pure indipendenti in termini di software, rispetto a quelle innovative sviluppate dalle PMI.