Buoni carburante anche per i veicoli elettrici

Buoni carburante anche per i veicoli elettrici

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per chiarire beneficiari e modalità di applicazione dei buoni carburante fino a 200 euro.
Buoni carburante anche per i veicoli elettrici
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per chiarire beneficiari e modalità di applicazione dei buoni carburante fino a 200 euro.

L’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, prevede l’erogazione di buoni carburante fino a 200 euro da parte dei datori di lavoro del settore privato ai propri dipendenti. L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti con la circolare n. 27/E del 15 luglio 2022, specificando che l’agevolazione si estende anche alla ricarica dei veicoli elettrici.

Buoni carburante: beneficiari e regole

I buoni carburante erano inizialmente previsti solo per i lavoratori dipendenti di aziende private. In sede di conversione del decreto legge, l’agevolazione è stata estesa a tutti i datori di lavoro privati, quindi anche ai soggetti che non svolgono un’attività commerciale e ai lavoratori autonomi che hanno propri dipendenti. I lavoratori devono essere titolari di reddito di lavoro dipendente. I buoni possono essere corrisposti dal datore di lavoro, senza necessità di preventivi accordi contrattuali.

I buoni sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa del datore di lavoro e non concorrono alla formazione del reddito (sono esentasse) del dipendente, se il valore di beni e servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro non supera complessivamente i 258,23 euro. Per chiarire questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due esempi:

Se un lavoratore dipendente benefici di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Se invece il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

I buoni sono corrisposti per i rifornimenti di carburante (benzina, gasolio, GPL e metano), ma la circolare specifica che l’agevolazione è valida anche per la ricarica di veicoli elettrici per “non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli“. Infine, i buoni possono essere erogati anche per finalità retributive, ad esempio in sostituzione dei premi di risultato per l’anno 2022.

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Pubblicato il
16 lug 2022
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