Milano – Si è chiusa con una ordinanza del Tribunale di Milano una nuova puntata sul fronte della diffusione in rete di partite di calcio in violazione dei diritti di SKY Italia , una ordinanza di grande rilievo, perché ribadisce importanti garanzie per i provider italiani sulla questione delicatissima del filtraggio degli IP .
In sostanza SKY Italia, oltre a ricorrere contro il sito Tvgratis.net per la messa in rete di link e software che consentivano agli utenti di accedere a partite diffuse illecitamente da server cinesi, aveva anche chiesto che Telecom Italia fosse considerata responsabile per la mancata inibizione degli IP di quel sito e di un suo mirror. Una richiesta, quest’ultima, che il giudice ha rigettato in toto.
Nella sua ordinanza del 5 giugno, infatti, il giudice De Rosa fa esplicito riferimento al fatto che Telecom svolge esclusivamente l’attività di access provider e, come tale, non può essere considerata corresponsabile di illeciti. Una garanzia, peraltro, prevista dal decreto legislativo 70/2003 (art. 14.1) che recita:
“Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: / a) non dia origine alla trasmissione; / b) non selezioni il destinatario della trasmissione; / c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse)”.
Ma c’è di più. Il blocco dell’IP dei siti, spiega il magistrato, può avvenire soltanto dietro esplicita richiesta dell’autorità giudiziaria o di determinate amministrazioni solo nel caso in cui chi produce l’illecito online non cessi la propria attività. L’articolo 14.3 dello stesso decreto, infatti, offre a magistratura e PA un potere esercitabile nell’eventuale fase esecutiva ma, appunto, solo in caso di inadempimento dell’autore dell’illecito rispetto all’ordine di porvi fine.
Questo significa, in buona sostanza, che Telecom non dovrà porre in atto alcuna misura di blocco nell’accesso al sito e al suo mirror fino a quando non vi sarà un ordine esecutivo in questo senso. Un ordine che con ogni probabilità non verrà emesso in quanto entrambi i siti sono stati ormai disattivati dal loro webmaster che, secondo l’ordinanza, si sarebbe trovato dinanzi ad una sanzione di 30mila euro per ogni giorno di ritardo nel cancellare quei link e gli altri materiali del caso.
Di interesse segnalare che il webmaster si è impegnato in fase dibattimentale in più occasioni a rimuovere il materiale contestato da SKY Italia, un impegno di cui il giudice ha preso atto nell’ordinanza, in cui stabilisce che l’owner di quei siti non possa più, “direttamente o per interposta persona”, mettere a disposizione siti che pubblicizzano i server cinesi o i materiali, link compresi, che consentano la fruizione di quelle partite. La questione è stata liquidata imponendo al webmaster il solo pagamento delle spese processuali, pari a 5200 euro.
Di seguito il commento di Andrea Monti, avvocato ed esperto di cose della rete. Il 3 giugno 2006 il Tribunale di Milano, sezione specializzata per la proprietà intellettuale, ha deciso su un ricorso presentato da SKY Italia contro Telecom Italia e contro il gestore di un sito che linkava server dai quali vedere le “famigerate” partite di calcio.
Il provvedimento ha ritenuto illecito il comportamento di chi “favorisce” la circolazione degli stream delle partite pubblicando link ad altri siti (anche se su questo ci sarebbe qualcosa da dire), ma nello stesso tempo ha chiaramente affermato che un internet provider non è automaticamente responsabile di ciò che accade sulla rete.
Si è conclusa dunque con una nuova sconfitta l’ennesima battaglia della guerra senza quartiere ingaggiata da SKY contro i siti che linkano le partite di calcio rese disponibili in rete da server cinesi e che lo scorso 8 febbraio aveva visto appunto SKY subire lo smacco della riapertura di coolstreaming.it e calciolibero.it, di primo acchitto chiusi dalla Guardia di finanza e poi dissequestrati dal magistrato (il testo del provvedimento è disponibile su questa pagina ).
Benché, tornando all’ordinanza di Milano, al gestore del sito sia stato imposto di cessare immediatamente di pubblicare link, mirror e software “strumentali” alla violazione dei diritti di SKY, l’emittente non è riuscita in quello che sembra l’obiettivo primario delle major dell’audiovisivo: far passare il principio che ISP e compagnie telefoniche sono – per il solo fatto di consentire l’accesso alla rete – responsabili di ciò che fanno persone dislocate – come in questo caso – letteralmente dall’altra parte del mondo.
Si tratta chiaramente di un principio assurdo, perché equivarrebbe a ritenere chi gestisce le autostrade legalmente responsabile del fatto che anche i criminali le utilizzano. Ciò non toglie però che, dal punto di vista delle major dell’audiovisivo, sia più semplice attuare un pressing giudiziario sulle compagnie telefoniche, in modo che siano queste ultime a prendersela con gli utenti, risparmiando così tempo e soldi.
Se passasse la tesi sostenuta da SKY e dalle altre società dell’intrattenimento, infatti, l’ISP si troverebbe nella condizione di dover sistematicamente denunciare i propri utenti o, comunque, in quella di dover staccare la connettività dei propri abbonati per evitare, così, di essere chiamati in giudizio a rispondere dei danni.
Il tema, però, è tutt’altro che nuovo.
Già dieci anni fa ALCEI aveva denunciato i rischi derivanti dal coinvolgimento automatico degli ISP, e successivamente la non responsabilità dell’internet provider è stata anche sancita anche a livello comunitario (con la direttiva 31/00/CE, recepita anche in Italia). E anche il giudice milanese è esplicito fino alla brutalità, nel rigettare la tesi di SKY: “la domanda cautelare ? in quanto proposta nei riguardi di Telecom Italia ? appare prima facie destituita di fondamento, per l’insuperabile ostacolo costituito dal disposto dell’art. 14 1° co. D.leg.vo 70/2003 sancente l’irresponsabilità del “prestatore” del “servizio della società dell’informazione consistente… nel fornire un accesso alla rete di comunicazione…”(“access provider”, qui Telecom), a meno che l’operatore non compia attività incisive sulla trasmissione e le informazioni”.
Evidentemente, però, questa scelta “non piace” e quindi, se non la si può (ancora) cambiare con la legge, si prova a raggiungere il risultato tramite i processi: a furia di “tirare spallate” la porta si dovrà pur sfondare!
Putroppo, a quanto pare, è solo questione di tempo, vista l’aggressività e l’ostinazione dei lobbisti di settore che stanno premendo, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, per ottenere ulteriori inasprimenti della legge sul diritto d’autore.
avv. Andrea Monti
www.ictlex.net alcio pirata, nessuna responsabilità per gli ISP –> Milano – Si è chiusa con una ordinanza del Tribunale di Milano una nuova puntata sul fronte della diffusione in rete di partite di calcio in violazione dei diritti di SKY Italia , una ordinanza di grande rilievo, perché ribadisce importanti garanzie per gli internet provider italiani sulla questione delicatissima del filtraggio degli IP .
In sostanza SKY Italia, oltre a ricorrere contro il sito Tvgratis.net per la messa in rete di link e software che consentivano agli utenti di accedere a partite diffuse illecitamente da server cinesi, aveva anche chiesto che Telecom Italia fosse considerata responsabile per la mancata inibizione degli IP di quel sito e di un suo mirror. Una richiesta, quest’ultima, che il giudice ha rigettato in toto.
Nella sua ordinanza del 5 giugno, infatti, il giudice De Rosa fa esplicito riferimento al fatto che Telecom svolge esclusivamente l’attività di access provider e, come tale, non può essere considerata corresponsabile di illeciti. Una garanzia, peraltro, prevista dal decreto legislativo 70/2003 (art. 14.1) che recita:
“Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: / a) non dia origine alla trasmissione; / b) non selezioni il destinatario della trasmissione; / c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse)”.
Ma c’è di più. Il blocco dell’IP dei siti, spiega il magistrato, può avvenire soltanto dietro esplicita richiesta dell’autorità giudiziaria o di determinate amministrazioni solo nel caso in cui chi produce l’illecito online non cessi la propria attività. L’articolo 14.3 dello stesso decreto, infatti, offre a magistratura e PA un potere esercitabile nell’eventuale fase esecutiva ma, appunto, solo in caso di inadempimento dell’autore dell’illecito rispetto all’ordine di porvi fine.
Questo significa, in buona sostanza, che Telecom non dovrà porre in atto alcuna misura di blocco nell’accesso al sito e al suo mirror fino a quando non vi sarà un ordine esecutivo in questo senso. Un ordine che con ogni probabilità non verrà emesso in quanto entrambi i siti sono stati ormai disattivati dal loro webmaster che, secondo l’ordinanza, si sarebbe trovato dinanzi ad una sanzione di 30mila euro per ogni giorno di ritardo nel cancellare quei link e gli altri materiali del caso.
Di interesse segnalare che il webmaster si è impegnato in fase dibattimentale in più occasioni a rimuovere il materiale contestato da SKY Italia, un impegno di cui il giudice ha preso atto nell’ordinanza, in cui stabilisce che l’owner di quei siti non possa più, “direttamente o per interposta persona”, mettere a disposizione siti che pubblicizzano i server cinesi o i materiali, link compresi, che consentano la fruizione di quelle partite. La questione è stata liquidata imponendo al webmaster il solo pagamento delle spese processuali, pari a 5200 euro.
Di seguito il commento di Andrea Monti, avvocato ed esperto di cose della rete. Il 3 giugno 2006 il Tribunale di Milano, sezione specializzata per la proprietà intellettuale, ha deciso su un ricorso presentato da SKY Italia contro Telecom Italia e contro il gestore di un sito che linkava server dai quali vedere le “famigerate” partite di calcio.
Il provvedimento ha ritenuto illecito il comportamento di chi “favorisce” la circolazione degli stream delle partite pubblicando link ad altri siti (anche se su questo ci sarebbe qualcosa da dire), ma nello stesso tempo ha chiaramente affermato che un internet provider non è automaticamente responsabile di ciò che accade sulla rete.
Si è conclusa dunque con una nuova sconfitta l’ennesima battaglia della guerra senza quartiere ingaggiata da SKY contro i siti che linkano le partite di calcio rese disponibili in rete da server cinesi e che lo scorso 8 febbraio aveva visto appunto SKY subire lo smacco della riapertura di coolstreaming.it e calciolibero.it, di primo acchitto chiusi dalla Guardia di finanza e poi dissequestrati dal magistrato (il testo del provvedimento è disponibile su questa pagina).
Benché, tornando all’ordinanza di Milano, al gestore del sito sia stato imposto di cessare immediatamente di pubblicare link, mirror e software “strumentali” alla violazione dei diritti di SKY, l’emittente non è riuscita in quello che sembra l’obiettivo primario delle major dell’audiovisivo: far passare il principio che ISP e compagnie telefoniche sono – per il solo fatto di consentire l’accesso alla rete – responsabili di ciò che fanno persone dislocate – come in questo caso – letteralmente dall’altra parte del mondo.
Si tratta chiaramente di un principio assurdo, perché equivarrebbe a ritenere chi gestisce le autostrade legalmente responsabile del fatto che anche i criminali le utilizzano. Ciò non toglie però che, dal punto di vista delle major dell’audiovisivo, sia più semplice attuare un pressing giudiziario sulle compagnie telefoniche, in modo che siano queste ultime a prendersela con gli utenti, risparmiando così tempo e soldi.
Se passasse la tesi sostenuta da SKY e dalle altre società dell’intrattenimento, infatti, l’ISP si troverebbe nella condizione di dover sistematicamente denunciare i propri utenti o, comunque, in quella di dover staccare la connettività dei propri abbonati per evitare, così, di essere chiamati in giudizio a rispondere dei danni.
Il tema, però, è tutt’altro che nuovo.
Già dieci anni fa ALCEI aveva denunciato i rischi derivanti dal coinvolgimento automatico degli ISP, e successivamente la non responsabilità dell’internet provider è stata anche sancita anche a livello comunitario (con la direttiva 31/00/CE, recepita anche in Italia). E anche il giudice milanese è esplicito fino alla brutalità, nel rigettare la tesi di SKY: “la domanda cautelare ? in quanto proposta nei riguardi di Telecom Italia ? appare prima facie destituita di fondamento, per l’insuperabile ostacolo costituito dal disposto dell’art. 14 1° co. D.leg.vo 70/2003 sancente l’irresponsabilità del “prestatore” del “servizio della società dell’informazione consistente… nel fornire un accesso alla rete di comunicazione…”(“access provider”, qui Telecom), a meno che l’operatore non compia attività incisive sulla trasmissione e le informazioni”.
Evidentemente, però, questa scelta “non piace” e quindi, se non la si può (ancora) cambiare con la legge, si prova a raggiungere il risultato tramite i processi: a furia di “tirare spallate” la porta si dovrà pur sfondare!
Putroppo, a quanto pare, è solo questione di tempo, vista l’aggressività e l’ostinazione dei lobbisti di settore che stanno premendo, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, per ottenere ulteriori inasprimenti della legge sul diritto d’autore.
avv. Andrea Monti
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