Stanno arrivando nuove disposizione che hanno l’obiettivo di rafforzare le garanzie per i consumatori in caso di modifiche contrattuali, telemarketing e teleselling. A stabilirlo è la delibera 395/2024/R/com di ARERA, presentata alcuni giorni fa alle associazioni dei consumatori nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo. Questa delibera comprende anche lo stop ai Call Center per i contratti luce e gas via telefono dal 1° gennaio 2025.
Una buona notizia visto che al momento sono in aumento operatori che propongono nuovi contratti attraverso modalità scorrette e pericolose. Le associazioni parlano di vere e proprie truffe legalizzate che non tengono conto dei principi di correttezza che dovrebbero sancire il rapporto venditore-consumatore.
Negli ultimi 6 mesi sono state registrate 3500 truffe telefoniche veicolate tramite la pratica del telemarketing selvaggio. Anche per questo motivo ARERA ha deciso di regolamentare Call Center, Telemarketing e Teleselling vietando contratti di luce e gas via telefono senza alcune specifiche condizioni.
Call Center e contratti via telefono: cosa cambia dal 1° gennaio 2025
Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole per Call Center e contratti via telefono. “Per i contratti via telefono sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile“, si legge nel comunicato stampa di ARERA.
In pratica, il venditore ha l’obbligo, nel caso di contratti conclusi a distanza, di fornire ai clienti domestici le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano uno scambio di messaggi scritti su supporto in grado di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato e riprodurle come sono state trasmesse, in grado di riportare data e ora della comunicazione.
Stessa cosa per le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali: “Queste dovranno essere fornite ai clienti su supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente“. Non è finita qui. Infatti, “nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura“.