Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha concesso ai cittadini italiani un periodo di tempo in più per dichiarare la propria estraneità al meccanismo di riscossione del canone RAI in bolletta: ora è possibile sapere cosa ricada nella definizione di “apparecchio televisivo” , ed è possibile dichiararne il mancato possesso senza i dubbi che da tempo sfumavano il confine tra legalità e illegalità.
Il chiarimento delle autorità giunge a pochi giorni dall’ analisi del Consiglio di Stato , che aveva decritto il regolamento come inefficace e confuso, incapace di guidare il consumatore nella autocertificazione per guadagnarsi l’esenzione e di scongiurare la possibilità di inconsapevoli dichiarazioni mendaci, con le loro potenziali conseguenze penali.
“Per apparecchio televisivo – spiega una nota del MISE – si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno”. “Per sintonizzatore – chiarisce ulteriormente la nota – si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV”. A sgombrare i dubbi che probabilmente hanno fatto arrovellare i cittadini, sempre più abituati alla fruizione in streaming dei programmi televisivi, c’è una ulteriore spiegazione: “Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare”.
Fatta chiarezza sulla definizione di apparecchio televisivo, recepita dalle istruzioni per la compilazione delle dichiarazione sostitutiva di non possesso, l’Agenzia delle Entrate ha disposto una proroga dei termini per presentare la dichiarazione di non possesso: inizialmente fissata per il 26 aprile, è stata spostata al 16 maggio.
Gaia Bottà