Per facilitare la riscossione, le cartelle esattoriali di Equitalia sono pagabili a rate . Quest’opportunità viene concessa di prassi ai contribuenti con una limitazione: chi sgarra con i pagamenti dilazionati ne viene escluso. Ora l’Agenzia delle Entrate ha rivisto questo meccanismo concedendo una proroga . Tutti i contribuenti decaduti dalla precedente dilazione al 30 giugno 2016 potranno essere riammessi alla rateazione. Ecco cosa prevede la normativa e quali sono i passi da seguire.
Il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge ad agosto (legge n. 160/2016) introduce una nuova facilitazione per chi è alle prese con pagamenti arretrati di cartelle esattoriali di Equitalia. Il beneficio può essere richiesto entro il 20 ottobre . Le rate massime concedibili sono 72 e al momento della richiesta il debito non deve superare i 60mila euro (precedentemente tale soglia era di 50mila euro). Per la richiesta, la normativa non prevede la necessità di giustificare le difficoltà economiche : non sarà necessario produrre alcuna documentazione; è sufficiente la dichiarazione. La domanda di riammissione dovrà essere presentata agli uffici territoriali di Equitalia entro i termini previsti o inoltrata via Web tramite apposito modello .
La nuova Legge a favore di cittadini e delle casse dello Stato
Al 28 febbraio 2015 ammontavano a 682,2 miliardi di euro le somme che Equitalia non ha ancora riscosso. 580,2 sarebbero considerate di “difficile recupero”. Debiti che vanno a pesare fortemente sulle casse dello Stato e che pesano sulle tasche di numerosi cittadini e imprese. Considerando la situazione di sofferenza dei crediti e le evidenti difficoltà di chi è vessato dall’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha dovuto necessariamente agire sulla normativa. Sono stati quindi previsti piani di rientro che “scontano” parte del debito permettendo alle casse dello Stato di essere rimpinguate in breve tempo.
Le direzioni adottate sono sostanzialmente due: permettere la rateazione a chi per vari motivi ne è stato escluso e riconoscere un “aiuto” a cittadini, lavoratori autonomi e imprese che si trovano in grave difficoltà finanziaria (anche momentanea). La discriminante è rappresentata dal periodo del debito: se il 50 per cento è precedente al 2010 la difficoltà viene considerata di lunga durata, se il 50 per cento del debito invece risale a prima del 2012 si è in difficoltà momentanea.
Ai primi è richiesto integralmente il pagamento dell’IVA, dei contributi o il 75 per cento dei tributi. Ai secondi è riservato un trattamento simile, che prevede lo stralcio di tutte le sanzioni e interessi a patto di saldare il 95,5 per cento dei tributi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Equitalia e in tutti i suoi uffici territoriali.
Riammissione alla rateazione anche con rate scadute
Entro il termine del 20 ottobre i contribuenti debitori che intendono usufruire del beneficio, potranno essere riammessi anche qualora sussistano rate scadute non pagate. L’Agenzia è disposta a chiudere un occhio nel caso di una rata “mancata”, ma se le rate mancanti risultano superiori (anche non consecutive) decade l’opportunità di essere riammessi alla rateazione. Trascorso il termine improrogabile di ottobre, sarà possibile rateizzare nuovamente i debiti ma solo dopo aver pagato integralmente le rate scadute e non ancora saldate.
Rateizzazione per le imprese
Tornando alla Legge 160/2016 e alla possibilità di rateizzare Equitalia fornisce tutti i chiarimenti del caso in maniera specifica per le imprese. Qualora il debito sia entro i 60mila euro è possibile presentare una domanda anche online. Il debito potrà essere dilazionato al massimo con 72 rate pari a una durata di 6 anni. Se il debito dovesse invece essere superiore ai 60mila euro sarà necessario allegare alla domanda una documentazione che attesti l’oggettiva difficoltà finanziaria in cui si trova l’impresa. In caso di accettazione il trattamento sarà lo stesso del caso precedente, quindi 72 rate massime in 6 anni.
Rateizzazione e “piano di rientro” per le imprese. È Equitalia a chiarire requisiti e concessioni ordinarie
È previsto anche un piano straordinario che può essere concesso alle imprese che non sono in grado di saldare il debito con 72 rate. In questo caso il numero di rate può essere esteso a 120 (10 anni). È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica. L’imprenditore dovrà presentare alcuni documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e dovranno persistere alcune condizioni.
– per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati : quando l’importo della singola rata è superiore al 20 per cento del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
– per le altre imprese (comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) : quando la rata è superiore al 10 per cento del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.
Come richiedere la proroga per le imprese
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, è possibile chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate. Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica, i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati devono presentare un nuovo modello ISEE di valore inferiore, solo se sono trascorsi 12 mesi dalla precedente certificazione. Negli altri casi è necessario comprovare gli eventi che hanno modificato radicalmente la situazione reddituale e patrimoniale che non consentono di sostenere il pagamento delle rate. Tra queste improvvisa e oggettiva crisi di mercato anche di carattere locale, cessazione dell’attività della ditta individuale, ecc.
Le altre imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono presentare l’aggiornamento della situazione economico patrimoniale, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi. La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga). In tutti i casi l’inoltro della richiesta può avvenire presso gli uffici territoriali o online su Gruppoequitalia.it .
Dal sito Gruppoequitalia.it è possibile usufruire di numerosi servizi per cittadini e imprese. Si può rintracciare lo sportello più vicino, procedere online al pagamento di debiti, richiedere sospensioni, rateizzazioni ecc.
Rateizzazione per i cittadini
In maniera del tutto simile a quanto previsto per le imprese, anche i cittadini che non riescono a pagare le 72 rate del debito secondo il piano ordinario possono chiedere l’ estensione fino a 120 rate a seconda della situazione economica. Equitalia chiarisce che “Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Condizione che si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20 per cento del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE”.
In questo caso alla domanda di rateizzazione, sarà allegata una dichiarazione che certifichi che il cittadino si trovi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla sua responsabilità, oltre alla certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare, comprensiva del “quadro N- Indicatore della situazione reddituale”. Come per le imprese è possibile inoltre richiedere una proroga che può essere concessa ad esempio in caso di cessazione del rapporto di lavoro di un componente del nucleo familiare oppure per la nascita di uno o più figli.
Nessuna procedura di esecuzione forzata con le rate
In presenza di rateazione, Equitalia non può procedere a pignoramenti e altre procedure di esecuzione forzata . Ad avvenuto pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, è possibile richiedere all’Agente della riscossione la sospensione dell’eventuale provvedimento di fermo già iscritto, al fine di poter circolare con l’eventuale veicolo interessato. L’Agente della riscossione rilascerà un documento con il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che va presentato direttamente al PRA. Si potrà richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) a Inps, Inail e Casse edili e il certificato di regolarità fiscale all’Agenzia delle entrate per partecipare liberamente a gare e appalti. In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa è possibile interrompere i pagamenti delle rate , limitatamente ai crediti interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Cosa fare se Equitalia sbaglia
Non sono rari i casi di errori comprovati da parte di Equitalia. L’ente è stato più volte oggetto di dure contestazioni per casi di “cartelle impazzite”. Se si ritiene quindi che ci si trovi d’innanzi a un errore è possibile agire su due fronti: chiedere una sospensione o un annullamento .
La sospensione può essere richiesta nel caso in cui le somme richieste siano stato oggetto di: pagamento effettuato prima della formazione del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale; sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte.
Per procedere in tal senso è disponibile un modulo specifico che dovrà essere completato con la spiegazione del motivo per cui non si deve pagare e corredato da documentazione a supporto (ricevute di pagamento, sentenze ecc.). La presentazione della domanda (allo sportello oppure online) è da effettuare entro 60 giorni dalla notifica . In attesa di risposta dell’ente, la procedura di riscossione viene sospesa. Se le motivazioni non sono ritenute valide Equitalia riprenderà la procedura. Trascorsi invece 220 giorni e in caso di mancata risposta il debito viene annullato.
L’ annullamento (o tecnicamente “sgravio”) nel caso in cui si ritenga che il pagamento non sia dovuto, la domanda dovrà pervenire direttamente all’ente creditore, al giudice (oppure si può inviare una richiesta di sospensione della riscossione a Equitalia che farà da tramite). La richiesta da rivolgere all’ente è detta “autotutela” ed è sostanzialmente una richiesta di correzione di un errore. Non ci sono termini specifici, ma il suggerimento è ovviamente di agire in maniera tempestiva. In mancanza dell’inoltro della domanda Equitalia proseguirà infatti con la procedura di riscossione.
In alcuni casi per annullare in tutto o in parte il debito si preferisce ricorrere al giudice. Nel caso in cui questo desse ragione al cittadino l’ente dovrà immediatamente annullare il debito. Se ciò non dovesse accadere si dovrà richiedere, sempre al giudice, un “giudizio di ottemperanza” che corrisponde a un ulteriore ricorso al quale l’ente dovrà necessariamente adeguarsi.