Nessuna nuova, buona nuova? Forse vale più un vecchio proverbio delle tante parole che potrebbero essere spese sulle motivazioni della sentenza della Cassazione relativa al caso Vividown. Sarebbe, tuttavia, ingeneroso ritenere che la Suprema Corte nulla abbia aggiunto al dibattito in corso e alle precedenti pronunce del Tribunale, prima, e, successivamente, della Corte d’Appello milanese. Anzi, sembra quasi che ogni giudice abbia aggiunto un tassello, sino ad arrivare, oggi, ad una decisione corretta.
È comunque una sentenza che lascia l’amaro in bocca: a tali conclusioni si sarebbe potuto arrivare anni fa, evitando lungaggini processuali che, in un processo a forte impatto mediatico, gettano un’ulteriore ombra sul sistema giudiziario italiano. Ombre che, l’ho detto già in altra occasione , influenzano negativamente i potenziali investitori stranieri, spaventati dalle troppe incertezze della Giustizia.
Da un punto di vista giuridico, meritano di essere segnalati alcuni punti.
Innanzi tutto, la Cassazione qualifica Google Video come un fornitore di hosting. Una affermazione condivisibile, che rimarca la prevalenza del ruolo di intermediazione svolto dalla piattaforma sulla proprietà dei server. In altre parole, Google è comunque un host provider , poiché svolge un ruolo di mera intermediazione tecnica, anche se proprietaria della piattaforma.
Ma il passaggio probabilmente più interessante è quello che riguarda la privacy e l’obbligo di fornire l’informativa agli utenti. La decisione ribadisce chiaramente che non “sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi”. Un misunderstanding che, per quanto possa apparire evidente, aveva sviato la decisione di primo grado e aveva portato alla condanna dei manager di Google.
La Cassazione precisa, inoltre, che Google non è titolare del trattamento. Questa figura è delineata dal Codice della privacy come il soggetto cui competono “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati”. Nel caso di specie, nulla di tutto questo: l’host provider memorizza i video, ma non sceglie il modo in cui i dati personali inclusi nei video debbano essere utilizzati, né per quali finalità. A sostegno della propria soluzione, la sentenza cita sia i pareri del Gruppo Articolo 29, che raccoglie i rappresentanti dei Garanti europei, sia le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia relative al caso che ha visto confrontarsi l’Autorità Garante Spagnola e Google. Probabilmente, sarebbe stato sufficiente che il giudice di primo grado si fosse uniformato a tali autorevoli posizioni per scongiurare la condanna di Google.
La sentenza, deludendo forse le aspettative di molti, non dice nulla che non fosse già chiaro alla maggior parte dei giuristi che si occupano di queste tematiche.
Un vecchio brocardo latino diceva: in claris non fit interpretatio . Dove tutto è chiaro, non servono sforzi ermeneutici. Una massima talvolta dimenticata da alcuni giudici che, travolti dal fascino delle novità di Internet, preferiscono percorrere ipotesi ricostruttive articolate (e purtroppo infondate), abbandonando strade semplici e note.
Prof. Giovanni Maria Riccio
Professore associato di Diritto comparato, Università di Salerno, e avvocato dello Studio Legale e-Lex