È un mezzo di comunicazione asincrono, non comporta un contatto diretto fra mittente e destinatario, ignorarne i messaggi non costringe all’isolamento: l’email non è da considerarsi un veicolo di molestie.
A stabilirlo è la sentenza 24510 emessa dalla Corte di Cassazione in merito ad un caso su cui si era già pronunciato il tribunale di Cassino: a un 41enne era stata inflitta una multa di 200 euro per aver scagliato a mezzo email “apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell’integrità personale e professionale” del convivente della donna destinataria dell’email.
Si sarebbe trattato, a parere del giudice di Cassino, di una violazione dell’ articolo 660 del Codice Penale , che punisce ” chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo “. L’email, certo non assimilabile a un luogo pubblico come potrebbero invece essere interpretati gli spazi online accessibili ai cittadini della rete, sarebbe stata equiparata dal giudice a quel “telefono” citato nel testo del Codice Penale, sovrapponibile ad “altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza”.
Ma le caratteristiche dell’email si differenziano profondamente da quelle di altri mezzi, e proprio per queste differenze veicolano il messaggio in maniera molto diversa . L’email, spiega la Suprema Corte, “utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia, che consiste, invece, nella teletrasmissione in modalità sincrona, di voci o di suoni”.
La posta elettronica è innanzitutto un canale asincrono , spiega la Cassazione: “l’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio”. Il messaggio non viene fruito nel momento stesso in cui viene prodotto, il mittente non ha alcuna interazione con il destinatario : la Cassazione paragona l’email ad una missiva ordinaria recapitata attraverso il servizio postale, una comunicazione che il destinatario può decidere di cestinare senza dover affrontare il suo interlocutore, senza conseguenza alcuna.
La Cassazione non mostra indecisioni, il reato non sussiste se le molestie vengono perpetrate via email. “L’evento immateriale o psichico del turbamento del soggetto passivo – chiosa la Suprema Corte – costituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’articolo 660 c.p. devono concorrere alternativamente gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l’apertura al pubblico) del teatro dell’azione ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del reato”. Il telefono, citato nell’articolo del Codice Penale, è esplicitamente chiamato in causa perché può essere impugnato come un’arma capace di attentare alle abitudini della vittima di molestia: non c’è modo di sottrarsi all’atto di molestia, a parere della Corte, “se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita”. Salvo l’utilizzo, magari a mezzo smartphone, di blacklist di chiamanti a cui negarsi.
Si tratta di una fattispecie, quella delle telefonate, che la Cassazione associa a quella degli SMS: il destinatario sarebbe “costretto a percepirli prima di poterne individuare il mittente”. Una situazione che potrebbe però non verificarsi per tutti gli utenti mobile vessati a messo messaggi testuali, una situazione sulla quale la Cassazione si è già pronunciata con sentenze di segno opposto: in un caso agli SMS non è stato attribuito il necessario carattere di petulanza stabilito dal Codice Penale poiché erano stati inviati in un contesto diurno e numericamente esigui, in un secondo caso si è dato peso al fatto che l’SMS non consenta di identificare il mittente se non contestualmente alla fruizione del contenuto.
Gaia Bottà