All’inizio della settimana la terza sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha reso pubbliche le motivazioni in base alle quali, lo scorso maggio, aveva annullato con rinvio una decisione del Tribunale di Firenze in merito ai cosiddetti ” modchip ” e, più in generale, alle modifiche per le console da gioco. Il tribunale toscano aveva annullato il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM a carico di due rivenditori di console da gioco, ritenendo che le attività commerciali poste in essere da queste società, e correlate alla modifica delle console, non rientrassero nei reati contemplati dall’ articolo 171-ter della legge sul diritto d’autore.
Il deposito delle motivazioni ha confermato quanto precedentemente espresso dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 25 maggio 2007 , quando era stata affermata l’illiceità dei dispositivi che hanno come scopo la rimozione o l’elusione delle misure tecnologiche di protezione dei videogiochi. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che le misure di protezione utilizzate nel settore videoludico possano essere tutelate contro la rimozione e l’elusione anche se le stesse sono apposte non solo sulle opere da proteggere (i videogiochi), ma anche sugli apparati destinati alla loro fruizione (console). Il PM ha paragonato questo modello al concetto di “chiave-serratura”, dove ciascuno dei due elementi è essenziale per il corretto funzionamento del sistema di protezione.
La Cassazione ha inoltre ribadito, in opposizione a quanto aveva espresso il Tribunale di Firenze, che alle modifiche dev’essere necessariamente riconosciuta la prevalente finalità di eludere le misure di protezione legittimamente apposte dai produttori: di conseguenza, modchip e modifiche in genere vanno considerate in violazione dell’ articolo 102-quater della legge sul diritto d’autore.
Infine, i giudici della Corte Suprema hanno respinto la richiesta con cui la difesa avrebbe voluto rimettere il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione , con la finalità di risolvere l’attrito tra la decisione del Tribunale del Riesame di Firenze e la precedente sentenza della Cassazione. I magistrati della Cassazione hanno spiegato che “la rimessione alle Sezioni Unite sia prevista unicamente per le questioni che abbiano o possano dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale e nella specie non vi sono ragioni di contrasto con l’orientamento in precedenza affermato che, anzi, va in questa occasione ribadito”.
All’inizio dell’anno Sony Computer Entertainment Europe e AESVI (Associazione Editori Software Videoludico Italiana) avevano presentato delle memorie difensive tese a dimostrare che le conclusioni a cui era giunto il Tribunale di Firenze erano erronee. Quest’ultima associazione, che in Italia afferma di rappresentare il 90% dei produttori di piattaforme e di software videoludici, ha definito l’ultima sentenza della Cassazione “una vittoria su tutti i fronti per l’industria dei videogiochi”.
“Questo procedimento rappresentava un importante campo di prova per la lotta alla pirateria nel mercato dei videogiochi e in particolare alla pratica delle modifiche alle console che purtroppo è largamente diffusa in Italia” ha commentato Gaetano Ruvolo , presidente di AESVI. “Per questo non possiamo che essere soddisfatti delle conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione e della coerenza rispetto al suo precedente orientamento in materia. Con questa sentenza è stato riaffermato con forza un importante principio di diritto e confermato il valore della proprietà intellettuale per un settore, come quello videoludico, che vede nella creatività e nell’innovazione la chiave del suo successo presente e futuro”.
Vale la pena specificare che con il termine di “modifica” si identifica un’ampia gamma di dispositivi atti ad aggirare i sistemi di protezione delle console da gioco: i più noti sono i modchip, disponibili per buona parte delle console in commercio, e le flashcart per Nintendo DS, entrambi di natura hardware. Esistono poi anche modifiche che intervengono esclusivamente sul firmware (BIOS) di una console.
Alessandro Del Rosso