Cassazione, sì al sequestro preventivo online

Cassazione, sì al sequestro preventivo online

La quinta sezione penale ha confermato una disposizione già ordinata dal GIP di Milano, contro un blog accusato di diffamazione. Il sequestro preventivo è legittimo per tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti
La quinta sezione penale ha confermato una disposizione già ordinata dal GIP di Milano, contro un blog accusato di diffamazione. Il sequestro preventivo è legittimo per tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti

A pronunciarsi è stata la stessa sezione che aveva sottolineato come l’ordinamento legislativo italiano non prevedesse la punibilità dei gestori di un blog o del direttore di un sito d’informazione , ai sensi dell’articolo 57 del Codice Penale relativamente ai reati commessi a mezzo stampa periodica.

Una recente sentenza della stessa quinta sezione della Cassazione – la numero 7155 – ha ora legittimato la misura del sequestro preventivo di un articolo pubblicato online. A confermare una precedente disposizione del GIP di Milano – poi validata dal Tribunale del riesame – che aveva ordinato il sequestro di un post accusato di diffamazione .

L’articolo incriminato era apparso tra le pagine web del blog Societacivile.it , firmato dal giornalista Gian Battista Barbacetto. Nel suo mirino era finita Licia Ronzulli, deputato europeo eletto tra le fila del Popolo delle Libertà (PdL). L’articolo – dal titolo Basso Impero – aveva sollevato forti dubbi sulle reali motivazioni alla base della sua carica.

La sentenza della Cassazione ha dunque sottolineato come nessun ostacolo possa sussistere nel ritenere la diffusione di un articolo giornalistico a mezzo Internet quale concreta manifestazione del pensiero.
Questo stesso tipo di manifestazione “non può, quindi, trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto, altresì, delle norme di legge, di grado inferiore, con le quali il legislatore disciplina in concreto l’esercizio delle attività dianzi indicate”.

L’imposizione della misura del sequestro preventivo deve allora essere “giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce in concreto in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola”.

In altre parole, il sequestro preventivo di un articolo come quello pubblicato dal blog Societacivile.it rappresenta una misura applicabile qualora in ballo ci siano interessi di pari rango e costituzionalmente protetti . Come ad esempio l’onorabilità e la dignità della persona.

Mauro Vecchio

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Pubblicato il
28 feb 2011
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