Per la prima volta in Italia, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ammesso l’esistenza di una possibile correlazione tra l’uso del telefono cellulare e l’insorgenza di tumori. Il caso di specie riguarda il ricorso con il quale l’INAIL si opponeva alla richiesta – riconosciuta dalla corte di Appello di Brescia – di percepire una rendita professionale per invalidità inoltrata da un manager affetto da neurinoma del Ganglio di Gasser , addebitato, secondo la difesa, all’utilizzo protratto per diversi anni e per molte ore al giorno del telefono cellulare e del cordless.
Con la sentenza 17438 , la Suprema Corte ha riconosciuto come inaccettabili le ragioni dell’Istituto ricorrente. Quest’ultimo aveva criticato la legittimità delle fonti scientifiche considerate dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato in grado d’appello, la cui relazione causale non avrebbe potuto essere suffragata perché – sempre secondo il ricorrente – “fondata sulla preferenza per taluni dati epidemiologici rispetto ad altri” e, quindi, non “supportata da un giudizio di affidabilità dei dati stessi espresso dalla comunità scientifica”. Il riferimento è all’ipotesi sostenuta dal gruppo Hardell circa la possibilità di misurare e quantificare l’esposizione a radiofrequenze e affermare la relazione causale, con “giudizio di probabilità qualificata” e tra tali radiofrequenze e il neurinoma del nervo acustico.
Secondo le motivazioni della Cassazione, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità”. In sostanza, la Corte ammette le ragioni già espresse dal Tribunale d’Appello circa “la sussistenza del requisito di elevata probabilità che integra il nesso causale”, considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta “con elevato grado di probabilità” dalla tipologia delle operazioni svolte , dalla natura degli strumenti presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia.
Per quanto concerne la critica rivolta alla validità della consulenza tecnica del CTU, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che per poter prendere in considerazione la denuncia di eventuali errori nel parere tecnico “è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte”. L’INAIL si era appellata allo studio Interphone coordinato dallo IARC . In merito a tale obiezione, la Cassazione entra nel merito delle valutazioni scientifiche, sostenendo che “l’ulteriore rilievo circa la maggiore attendibilità proprio di tali studi, stante la loro posizione di indipendenza, ossia per non essere stati cofinanziati, a differenza di altri, anche dalle stesse ditte produttrici di cellulari, costituisce ulteriore e non illogico fondamento delle conclusioni accolte”.
Cristina Sciannamblo