Chi deposita il Web in biblioteca?

Chi deposita il Web in biblioteca?

di L. Spallino (Webimpossibile.net) - La norma che obbliga al deposito in biblioteca di siti web e newsletter va avanti e il pasticcio continua: rinviata la decisione sulle modalità, rimangono le sanzioni per chi non ottempera
di L. Spallino (Webimpossibile.net) - La norma che obbliga al deposito in biblioteca di siti web e newsletter va avanti e il pasticcio continua: rinviata la decisione sulle modalità, rimangono le sanzioni per chi non ottempera

“Obbligatorio depositare siti e newsletter!” titolava Punto Informatico il 12 maggio 2004, all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 aprile 2004, n. 106 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico” . La legge rendeva obbligatorio il deposito di “documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura , l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap” (articolo 1). Una disposizione talmente generica da ricomprendere tutto quanto circolante su Internet.

Le obiezioni circa l’inapplicabilità di una simile norma ad una realtà in costante mutamento come Internet, non produssero alcun effetto. Fu invece il timore di essere sommersi da migliaia e migliaia di CD e floppy che spinse la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze , uno dei due destinatari (assieme alla Biblioteca nazionale centrale di Roma ) del deposito, ad emanare il 20 maggio 2004 un comunicato nel quale si confermava l’intento del legislatore circa “la raccolta e la conservazione dei siti web (come di tutte le altre pubblicazioni digitali)”, ma si raccomandava “di non inviare copie di siti web alla nostra biblioteca”, nell’attesa dell’emanazione del Regolamento attuativo previsto dall’articolo 5 della Legge.

Il comunicato della Biblioteca Nazionale era ? e rimane ? importante per un altro motivo: la Biblioteca sottolineava con chiarezza che il deposito fisico del sito non sarebbe stato necessario in quanto le biblioteche nazionali che stanno cooperando a livello internazionale “concordemente indicano nell’ harvesting – ossia nella raccolta delle pagine web effettuata tramite un software (crawler) – la modalità più efficiente e sostenibile di deposito”. In buona sostanza: chi pubblica siti web liberamente accessibili in rete, non deve depositare niente, perché sarà il crawler gestito dall’istituzione depositaria che provvederà in modo automatico.

Tutto tace sino all’estate 2006, quando il 18 agosto esce, sulla Gazzetta Ufficiale n. 191, il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, contenente il Regolamento attuativo della legge (al momento disponibile solo sul portale dei Chimici Italiani ), il quale dedica un intero capo (il settimo, articoli da 37 a 40), ai documenti diffusi tramite rete informatica. Cosa sia un documento e cosa sia una rete informatica non si dice: ma la cosa ha poca importanza perché, per come è scritto l’articolo 4 della legge, qualunque cosa circoli su Internet è un documento.

Se, infatti, sono classificati come documenti libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e carte topografiche, atlanti, grafica d’arte, video d’artista, manifesti, musica a stampa, microforme, foto, musiche e video, film e sceneggiature, un documento diffuso tramite rete informatica è tutto ciò che non rientra in quest’elenco (articolo 4, lettera r). Il documento diffuso su rete informatica è dunque come l’araba fenice di Metastasio: che vi sia ciascun lo dice, dove ? o, meglio, cosa – sia nessun lo sa .

Sta di fatto che il Regolamento (articolo 37) conferma l’obbligo del deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica, rinvia ad un successivo Regolamento l’individuazione delle modalità di deposito e rimette al Ministero la promozione di ” forme volontarie di sperimentazione del deposito (…), mediante la stipulazione di appositi accordi con i soggetti obbligati”. Delle modalità di raccolta in automatico resta un modesto accenno, quando si afferma che gli accordi sperimentali prevederanno, “ove possibile, anche forme automatiche di raccolta, secondo le migliori pratiche e conoscenze internazionali del settore”. Insomma: non è per nulla scontato che il meccanismo dell’harvesting diventi la norma.

Nell’attesa di leggere l’emanando Regolamento, per il quale non c’è alcuna indicazione temporale, il legislatore ha pensato bene di esonerare sin d’ora dall’obbligo del deposito “i documenti diffusi su rete informatica destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti con accesso riservato, quali quelli contenuti in una rete Intranet “, salvo ulteriori indicazioni in proposito sulla base dei risultati della fase di sperimentazione (articolo 39).

Ma nessun passo indietro è stato fatto sul fronte delle sanzioni : il legislatore ha, infatti, fissato i criteri di determinazione della sanzione monetaria che l’articolo 7 della legge stabilisce “pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro”. Per l’ipotesi in cui il valore commerciale dei documenti diffusi tramite rete informatica non sia dichiarato, il Regolamento rimette alla Direzione generale per i beni librari, sentita la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, il compito di determinarne il valore “sulla base del valore commerciale di prodotti similari o dei costi di produzione stimati” (articolo 40, primo comma), mentre nella fase di sperimentazione sono sospese le (ulteriori?) sanzioni previste dall’articolo 43 del Regolamento (articolo 40, secondo comma).

Infine: chi controllerà che il deposito avvenga? L’articolo 41 rimette agli istituti depositari “il controllo sull’adempimento degli obblighi di deposito legale”. Per i documenti diffusi tramite rete informatica, saranno dunque la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma a vigilare sul rispetto della legge.

Più di un milione di domini.it e 350.000 blog stimati: questo è oggi lo stato del web in Italia. Come e con quali mezzi le Biblioteche nazionali provvederanno a censirli, archiviarli e tenerli controllati, non si sa.

Lorenzo Spallino
webimpossibile.net

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Pubblicato il
29 ago 2006
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