Contratti luce e gas: solo documenti scritti dal 2025

Contratti luce e gas: solo documenti scritti dal 2025

A partire dal 1 gennaio 2025, i contratti per luce e gas sono validi solo se il consumatore riceve i documenti scritti (quindi non al telefono).
Contratti luce e gas: solo documenti scritti dal 2025
A partire dal 1 gennaio 2025, i contratti per luce e gas sono validi solo se il consumatore riceve i documenti scritti (quindi non al telefono).

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha pubblicato la delibera 395/2024/R/com che implementa le modifiche al Codice del consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022. Si tratta di nuove norme che tutelano i consumatori quando sottoscrivono contratti (luce e gas) fuori dai locali commerciali e in caso di variazioni unilaterali da parte dei gestori.

Novità in vigore dal 1 gennaio 2025

AGCOM e il Garante della privacy hanno introdotto i rispettivi codici di condotta che dovrebbero limitare il cosiddetto telemarketing selvaggio. Nonostante ciò, i consumatori ricevono ogni giorno telefonate moleste da call center (spesso stranieri) che propongono offerte di ogni tipo (alcune al limite della truffa). La delibera dell’ARERA rafforza le garanzie per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali.

I venditori sono obbligati a fornire tutte le informazioni tramite messaggi scritti su supporto durevole: carta, email o app. Devono essere indicate data e ora della comunicazione. Per quelli stipulati al telefono è necessaria la conferma della ricezione del documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, altrimenti i contratti non sono validi.

Nel caso di contratti stipulati tramite venditore porta a porta, il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni. Indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per concludere il contratto, la responsabilità è dei venditori, anche se il contratto viene stipulato da un call center senza autorizzazione o con l’inganno.

La seconda importante novità riguarda le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. Devono essere sempre fornite su supporto durevole (preventivamente accettato dal cliente) e separate dalle altre comunicazioni (quindi non allegate alle bollette). Le variazioni e i rinnovi devono essere comunicati almeno 3 mesi prima, mentre eventuali riduzioni della tariffa (ipotesi remota, ndr) possono essere comunicate almeno 1 mese prima.

In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente. Se il consumatore afferma di non aver ricevuto nessuna comunicazione, il venditore dovrà dimostrare l’invio e il recapito. Le nuove norme si applicano a partire dal 1 gennaio 2025.

Fonte: ARERA
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Pubblicato il
26 nov 2024
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