Fonogrammi intoccabili per 70 anni dalla prima pubblicazione, per gli artisti anziani due decadi di pensione, insieme alla possibilità di riappropriarsi dei diritti su opere ormai ignorate dall’industria: il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo con cui anche l’Italia si adegua al quadro normativo europeo.
Il testo con cui l’Italia si allinea alla Direttiva 77 del 2011 , dopo un iter reso fluido dalla pressione dei ritardi accumulati, è stato accolto nella legge sul diritto d’autore: “Tenuto conto che l’attuale durata della protezione (50 anni) è insufficiente a proteggere l’esecuzione per l’arco della vita degli artisti – si spiega nel comunicato del Governo – essa viene estesa a 70 anni, anche al fine di tutelarli in un periodo della vita in cui potrebbero trovarsi a fronteggiare un calo del loro reddito”.
Proprio questo era l’obiettivo della proposta formulata nel 2008 in sede europea dal commissario McCreevy, che avrebbe voluto garantire agli artisti interpreti ed esecutori, e ai produttori di fonogrammi , un’estensione a 95 anni della durata dei diritti, ridotti poi a 70 anni dalla proteste della società civile e dalle analisi degli esperti , che giudicavano l’estensione un vantaggio per le sole etichette, autorizzate a spremere fino all’osso i successi più imperituri, sottraendoli al pubblico dominio.
La proposta europea declinata per incastonarsi nel quadro legislativo italiano prevede dunque protezione per “50 anni dalla fissazione” a meno che il fonogramma non sia “lecitamente pubblicato” o “lecitamente comunicato al pubblico”: in questo caso la durata dei diritti è pari a 70 anni . Trascorse cinque decadi dalla prima pubblicazione o dalla prima comunicazione al pubblico, qualora il produttore non metta in vendita un numero di copie del fonogramma definito “sufficiente” o non sia messo a disposizione del pubblico “in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti”, l’artista, interprete o esecutore può scegliere di recedere dal contratto e riappropriarsi dell’opera (nel caso in cui il fonogramma raccolga le prestazioni di più artisti si dovrà raccogliere un parere unanime da tutti i partecipanti). In questo modo sarà concesso all’artista di provare a valorizzare un contenuto che il mercato ha dimenticato, magari sfruttando le potenzialità di diffusione e i costi minori che comporta una distribuzione digitale senza supporti.
Per gli artisti, inoltre, è previsto che allo scadere da cinquantesimo anno dalla prima pubblicazione o dalla prima comunicazione al pubblico, venga garantita “una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi”. Ciò comporta la creazione di un fondo, gestito dalle collecting society, che raccolga il 20 per cento dei guadagni annuali racimolati a partire dal cinquantesimo anno di sfruttamento economico dei fonogrammi.
Se il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo, alcune delle osservazioni sollevate nel corso dell’esame in Parlamento restano attuali: perché ad esempio non stabilire per legge la redistribuzione alle giovane leve delle remunerazioni previste per gli attempati artisti che probabilmente, in gran numero, non saranno rintracciabili?
Gaia Bottà