“Incongruo”. Così il TAR del Lazio ha etichettato il termine di 45 giorni, fissato dall’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per il rimborso del credito residuo agli utenti di un operatore mobile che rescindano il contratto. Il pronunciamento della giustizia amministrativa accoglie così – almeno in parte – i ricorsi presentati da Telecom Italia e Wind contro il provvedimento dell’Authority.
Le due compagnie telefoniche si erano rivolte al tribunale per chiedere l’annullamento della delibera emanata il 2 agosto 2007 che, in base al pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni, imponeva agli operatori, entro il termine di 45 giorni, di adempiere “all’obbligo di restituzione del credito residuo in caso di recesso e a quello di portabilità dello stesso credito in caso di trasferimento dell’utenza presso un altro operatore”. Telecom e Wind avevano motivato la propria richiesta con l’impossibilità di rispettare tale termine, dovuta alle procedure conseguenti all’abbandono da parte del cliente, e avevano inoltre chiesto l’eliminazione dell’obbligo di restituzione del credito residuo.
La contestazione sui tempi stabiliti dall’Authority è stata accolta dalla III sezione Ter del tribunale, presieduta da Italo Riggio: nella sentenza il termine di 45 giorni viene definito “certamente incongruo rispetto ai numerosi adempimenti che gli operatori sono chiamati ad effettuare (…) L’Autorità non poteva, senza incorrere nel rischio di palese contraddizione, imporre un termine, quale che fosse la sua ampiezza, dopo che con il suo comportamento pregresso si era dimostrata giustamente convinta della necessità di una regolamentazione concordata tra gli operatori quale presupposto per eventuali successivi interventi sanzionatori da parte sua e per evitare possibili contenziosi”.
La richiesta di eliminare l’obbligo di restituzione del credito residuo non è invece stata accolta. Il tribunale non l’ha trovata condivisibile, né coerente con le procedure seguite attualmente. Telecom e Wind, infatti, “riconoscono al proprio cliente il credito residuo, ma invece che restituirlo materialmente o trasferirlo, su richiesta, ad altro operatore si dichiarano disponibili a riversarlo su altra propria card dello stesso cliente o di altro intestatario”.
Adiconsum ritiene “ingiustificato” il pronunciamento del Tribunale: “Occorre solo che i gestori si organizzino meglio. I 45 giorni indicati dall’AGCOM per restituire il credito residuo – afferma Paolo Landi, segretario generale Adiconsum – sono più che sufficienti”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’ Unione Nazionale Consumatori : “Si fa un gran parlare della tutela dei diritti dei consumatori nel mercato della telefonia ma tali diritti valgono solo a parole” osserva UNC, che precisa: “Il TAR, per il quale se il credito esiste è naturale configurare il diritto del cliente a ritornarne nella piena disponibilità, ha stabilito che il termine di 45 giorni è incongruo; ma più incongrua appare la condotta degli operatori ricorrenti che avrebbero fatto miglior figura a riconoscere subito ai consumatori ciò che gli spetta in forza di una legge dello Stato”.
Dario Bonacina