La legge italiana non può restare indifferente alle criptovalute, in quanto mezzo di guadagno tanto allettante quanto pericoloso. Che avvicina le masse spesso impreparate. In tal senso, è arrivato il decreto antifrode criptovalute.
Di fatto, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 29.11.2021 – che entrerà in vigore il 14 dicembre p.v. – il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184. Il quale attua la Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.
Tale direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, ha come scopo quello di intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti. Dato che essi costituiscono potenziale mezzo di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose. Sia perché limitano lo sviluppo del mercato unico digitale intaccando la fiducia dei consumatori e rendendo i cittadini più riluttanti a effettuare acquisiti on line.
Cerchiamo di capirne di più.
Decreto antifrode criptovalute cosa contiene
L’art. 1 del decreto legislativo adotta definizioni che replicano il dettato euronitario. Vale a dire:
- «strumento di pagamento diverso dai contanti»: un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali
- «dispositivo, oggetto o record protetto»: un dispositivo oggetto o record protetto contro le imitazioni o l’utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma
- «mezzo di scambio digitale»: qualsiasi moneta elettronica definita all’articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale
- «valuta virtuale»: una rappresentazione di valore digitale che non e’ emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non e’ legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma e’ accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che puo’ essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente
Decreto antifrode criptovalute: cosa cambia
Tra le altre cose, il Decreto in questione interviene in particolare sull’aggravante speciale ad effetto speciale di cui al secondo comma. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640.
Vale a dire, se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, prevedendo quale condizione dell’aggravamento di pena per il delitto di frode informatica (con conseguente procedibilità d’ufficio) la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
Rilevante è poi il nuovo art. 493 quater – inserito nel codice penale dopo l’art. 493 ter – il quale punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 1000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sè o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
I quali, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
Qui puoi visualizzare il testo completo del decreto antifrode criptovalute.
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