Dopo aver trattato della separazione, è opportuno prendere in esame, illustrandolo, l?istituto del divorzio.
DIVORZIO, dal latino divortium, da divertere (separarsi) è stato introdotto, nell?ordinamento italiano con la legge 1 dicembre 1970 n° 898. .
Se oggetto della causa è un matrimonio contratto con il solo vincolo civile (in COMUNE) si parlerà di scioglimento di matrimonio; se invece, oggetto della causa è un matrimonio religioso, si parlerà di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
E? necessario, però, chiarire subito, che il matrimonio religioso, per essere valido nel nostro ordinamento, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile.
Infatti, il Sacerdote, terminata la funzione religiosa, da lettura degli articoli di legge del Codice Civile, fungendo, in quel momento, da Ufficiale dello Stato Civile.
Il matrimonio, come Sacramento, acquista, quindi, efficacia, agli effetti civili solo con la trascrizione nei registri dello Stato Civile.
Con tale formula si è voluto tenere distinta la sfera dello Stato da quella della Chiesa Cattolica, non solo ai fini della competenza e della giurisdizione, ma anche dal punto di vista religioso.
Infatti, il matrimonio, come rapporto, è sempre soggetto alle leggi italiane, le quali consentono di far cessare gli effetti civili anche del matrimonio concordatario.
Prima dell?introduzione della l.XII.1970 n° 898, il matrimonio si scioglieva solo con la morte di uno dei coniugi.
L?art.1 della citata legge indica, quale causa fondamentale di scioglimento del matrimonio, il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Secondo anche un consolidato orientamento giurisprudenziale, la base del rapporto matrimoniale, si compone di due elementi, IL CONSORTIUM VITAE, consistente nell?organizzazione domestica comune, caratterizzata dalla disponibilita? al reciproco aiuto personale, e dall?AFFECTIO CONIUGALIS consistente nella reciproca disponibilità ai rapporti sessuali e nel considerarsi compagni di vita e solidali tra di loro.
Nel pronunziare la sentenza di divorzio, il Giudice dovrà aver accertato, preliminarmente, il venir meno di entrambi detti elementi, ossia il venir meno della comunione spirituale e materiale non ricostituibile in futuro.
Tale indagine implica la valutazione del comportamento dei coniugi, al fine di poter stabilire a chi di essi debba essere addebitato il fallimento del matrimonio.
Secondo una certa prospettiva, che non è il caso di evidenziare in questa sede, va sottolineato che al Giudice è consentito procedere alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio, risultando essenziale l?accertamento della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale.
Il Giudice, ove tale probabilità invece sussistesse, dovrebbe negare il divorzio pur in presenza di una delle situazioni previste dall?art.3 della legge citata, che prevede la possibilità di chiedere il divorzio, da parte di uno dei coniugi in casi particolari e molto gravi, quali, a titolo di esempio la condanna per reati anche commessi in precedenza etc.
In ogni caso, ognuno dei coniugi è legittimato a proporre domanda di divorzio, in presenza, ovviamente, dei requisiti previsti dalle norme contenute nella legge citata.
Requisito preliminare per la proposizione della domanda è di carattere temporale.
Occorre cioè che siano decorsi almeno tre anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, sia che si tratti di provvedimento di separazione giudiziale che consensuale.
Per ottenere il divorzio vi sono due strade da seguire, o il divorzio congiunto o il divorzio giudiziale.
Il divorzio congiunto si ottiene quando i coniugi, anche attraverso un unico avvocato, presentano ricorso al Tribunale competente dichiarandosi d?accordo sulle condizioni di separazione.
Il divorzio giudiziale, come precisa la stessa parola, è promosso dal coniuge che vi ha più interesse.
Tutti i problemi relativi alla definitiva separazione vengono risolti dal Tribunale attraverso la sentenza.
E? bene rispondere subito ad alcune domande che solitamente vengono poste in occasione dei preparativi per affrontare il giudizio.
Il primo almeno spesso è di carattere economico finanziario. L?assegno di separazione o di divorzio
si può detrarre dalla dichiarazione dei redditi? La risposta è si, mentre non lo è per l?assegno di mantenimento dei figli.
Il diritto del coniuge più debole a ricevere l?assegno ed in quale misura è sottoposto alla decisione del Giudice, il quale dovrà indagare sulla mancanza di mezzi adeguati a mantenere un tenore di vita simile anteriore alla separazione o alla impossibilità oggettiva a procurarseli.
Il diritto al mantenimento del coniuge si estingue nel momento in cui contrae matrimonio o mutano le condizioni di reddito.
Altro aspetto interessante è il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di fine rapporto percepita dall?ex marito o dalla moglie al termine del rapporto di lavoro.
Tale diritto si concretizza nel 40% dell?indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Va sottolineato, al fine di non creare equivoci, che detto diritto può essere preteso dal coniuge che riceve già l?assegno di divorzio.
Un?ultima possibilità è quella della liquidazione UNA TANTUM.
Il coniuge che è tenuto al mantenimento può liberarsi dell?impegno periodico attraverso il versamento di una somma di danaro o di beni immobili o con la costituzione di un vitalizio.
Tale operazione deve avvenire soltanto su accordo delle parti e non può essere imposta dal Tribunale.
Vi sono altre ipotesi che vengono alla luce nelle numerose fattispecie che i coniugi di volta in volta sottopongono ai loro avvocati, ipotesi che riguardano i figli, il loro affidamento, il periodo del loro mantenimento, lo scioglimento della comunione nel caso della casa di abitazione cointestata e così via.
E? quasi impossibile trattare in poco spazio i vari casi.
Mi tengo comunque a disposizione di coloro che volessero delucidazioni.
Avv. Antonio NeriPer accedere all’archivio degli interventi e alla possibilità di inviare direttamente al Centro Servizi Legali i tuoi quesiti riservati gratuiti… clicca qui !