Per ora è solo un progetto di legge, il 2195 , quello con cui l’onorevole Gabriella Carlucci (PDL) intende “assicurare la tutela della legalità nella rete Internet” delegando al Governo “l’istituzione di un apposito comitato presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; quello con cui si vorrebbe che ogni testo postato online potesse venire ricondotto ad un cittadino della rete, vietando di fatto la possibilità di esprimersi in maniera anonima .
Il testo non è ancora stato pubblicato in via ufficiale, ha confermato a Punto Informatico l’ufficio stampa dell’onorevole, ma degli stralci hanno iniziato a circolare in rete. Secondo quanto riferito dall’ufficio stampa di Carlucci, l’estratto che ad esempio è stato pubblicato sul blog dell’esperto Stefano Quintarelli dovrebbe ricalcare il testo del progetto di legge.
Si tratta solo del secondo articolo di un testo più complesso , quattro commi che potrebbero delineare per i cittadini e per gli operatori della rete nuove responsabilità e nuovi doveri .
Secondo quanto recita il primo comma del testo trapelato online, dovrebbe essere vietato “effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima”. Il concetto di anonimato, ha spiegato a Punto Informatico l’avvocato Daniele Minotti basandosi sull’analisi del frammento in circolazione, appare quantomai sfumato: non è chiaro se si debba considerare anonimo l’utente che non si esprima con il proprio nome o con uno pseudonimo, o se si debba considerare anonimo l’utente che non si può identificare, ad esempio a mezzo indirizzo IP. Indirizzo IP che, spiega Minotti “pur identificando di per sé una macchina è pacificamente un dato personale se associabile ad altri dati come l’orario”.
Il secondo comma del secondo articolo del progetto di legge dovrebbe estendere la responsabilità di eventuali reati, danni o violazioni amministrative commessi da netizen anonimi anche ai “soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o identificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1”. Non è chiaro, dall’estratto della proposta, quale siano i soggetti chiamati in causa. Qualora si consideri l’anonimato una questione di generalità o di pseudonimi, ad essere coinvolti potrebbero essere i servizi che permettessero ai netizen di pubblicare contenuti senza richiedere alcun tipo di identificazione . Qualora invece si consideri l’anonimato una questione di rintracciabilità a mezzo indirizzi IP, specula Minotti, ad essere investiti dalla responsabilità non solo potrebbero essere servizi come Wikileaks, che consente di immettere in rete documenti non tracciabili, ma potrebbero essere anche i fornitori di connettività che permettano ai netizen di operare in rete in maniera anonima, ad esempio a mezzo TOR. Più radicale l’avvocato Guido Scorza : “gli ISP e le piattaforme rischierebbero di essere fuorilegge il giorno dopo l’entrata in vigore del DDL perché, comunque, non identificano tutti gli utenti dei loro servizi”. Scorza ritene che l’IP, in ogni caso, non si possa considerare un dato idoneo all’identificazione di una persona: “in questo caso non basta il concetto di IP come strumento di imputazione della responsabilità”.
Il terzo comma del testo parziale che sta rimbalzando in rete è invece dedicato ai reati di diffamazione : “si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa”. Secondo quanto riferito dall’avvocato Minotti a Punto Informatico , se il comma dovesse risultare parte del progetto di legge andrebbe a collidere con le disposizioni con cui l’onorevole Roberto Cassinelli (PdL) vorrebbe tracciare un distinguo nel panorama dei produttori di contenuti. Reintroducendo di fatto gli oneri in capo al direttore responsabile e le aggravanti delineati dalla legge sulla stampa , che fanno riferimento a figure professionali che in rete non sempre esistono .
Il comma quarto del testo, per come è stato anticipato online, chiama in causa il diritto d’autore e dispone che “in relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni”. “È un comma che a prima vista appare superfluo”, osserva Minotti: la rete non sfugge alle leggi dello stato. ( G.B. )