Roma – Ormai si susseguono in Italia i decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di una semplice e-mail, che – secondo una corretta lettura dell’art. 10 II comma del T.U.D.A. – può essere considerata valida forma scritta , liberamente valutabile dal giudice ai fini probatori.
Il Tribunale di Mondovì ha emesso un nuovo decreto ingiuntivo basato esclusivamente sul riconoscimento di debito contenuto in una messaggio non cartaceo, ma di posta elettronica ( decreto ingiuntivo n. 375 del 07.06.2004 – Dott. L. Acquarone ) caratterizzato da un notevole approfondimento della questione sul piano della dottrina e della giurisprudenza più recente che aveva già ampiamente trattato l’argomento.
In estrema sintesi, il Tribunale ha accolto in pieno la tesi del ricorrente secondo la quale:
“Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
La firma elettronica è l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.
L’e-mail è un documento informatico provvisto di firma elettronica, nel quale la coppia di dati “indirizzo mittente – headers” associati logicamente alla coppia di dati “username e password” soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000″
Si ricorda che anche il CNIPA recentemente aveva confermato questa impostazione dottrinale come già ribadito nell’articolo L’avvento della firma elettronica leggera .
Il testo del decreto è pubblicato integralmente su scint.it .