Decreto Romani, meglio ma non bene

Decreto Romani, meglio ma non bene

di Guido Scorza - Il decreto Romani ha stabilmente assunto una nuova forma. Una lista esemplificativa di servizi esclusi dalla definizione di servizio media audiovisivo sembra non bastare
di Guido Scorza - Il decreto Romani ha stabilmente assunto una nuova forma. Una lista esemplificativa di servizi esclusi dalla definizione di servizio media audiovisivo sembra non bastare

Dopo la pioggia di critiche seguite alla presentazione al Parlamento del primo schema di Decreto ed i pareri favorevoli ma fortemente critici arrivati da Camera e Senato, ci si aspettava che il Vice Ministro Romani mettesse pesantemente le mani sul provvedimento che ormai porta il suo nome, allo scopo di scongiurare il rischio di trasformare – più o meno consapevolmente – il web in una grande TV. Le attese sono, tuttavia, rimaste deluse.

Lo schema di decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è, infatti, sostanzialmente identico alla precedente versione con la pressoché isolata – almeno per quanto attiene alle “cose della Rete” – eccezione della definizione di “servizio media audiovisivo” sulla quale il Vice Ministro è tornato cercando di fare ordine e sottrarre alla portata “pantelevisiva” della propria creatura una fetta importante della Rete che rischiava di essere fagocitata nel mondo di quel piccolo schermo che, una volta, si chiamava metonimicamente “tubo catodico”.
L’intervento a livello definitorio, tuttavia, è stato importante ma, sfortunatamente, non risolutivo.

Il punto è che il nuovo testo consente, probabilmente, di fugare il dubbio che il Governo abbia inteso deliberatamente trasformare il web in una grande TV ma non anche di allontanare il rischio che le nuove norme producano, comunque, tale infausta conseguenza. Il nuovo testo dell’art. 4, infatti, nel definire il “servizio media audiovisivo” stabilisce che con tale espressione debba intendersi: ” 1. un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) del presente articolo e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) del presente articolo ” ed aggiunge che ” Non rientrano nella definizione di “servizio di media audiovisivo”:
– i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
– ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica;
– i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi;
– i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
a) i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo;
b) i giochi in linea;
c) i motori di ricerca;
d) le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;
e) i servizi testuali autonomi;
f) i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna; ovvero
2) una comunicazione commerciale audiovisiva
“.

A prescindere da tutta una serie di aspetti lessicali e terminologici che non convincono e sui quali, forse, la penna del Vice Ministro e dei suoi uomini avrebbe dovuto essere più puntuale e rigorosa ci sono, infatti, taluni elementi che sollevano grandi perplessità e non consentono di esprimere un giudizio favorevole sul nuovo testo del decreto.

Andiamo con ordine.
Il primo attiene alla tecnica normativa cui ha fatto ricorso il Governo, dettando una definizione per esclusione esplicita: per “servizio media audiovisivo” deve, oggi, intendersi sostanzialmente ogni servizio che importi la diffusione di contenuti audiovisivi salvo quelli espressamente individuati dalla norma. È una tecnica di normazione assolutamente inadeguata alla materia di cui si tratta: la tecnologia va più in fretta del legislatore e, quindi, già domani mattina, dinanzi ad una nuova piattaforma di condivisione di contenuti audiovisivi – ipotizziamo un “video-twitter” – occorrerà provare a collocarla in una delle categorie escluse e, qualora – come appare probabile – ciò non risulti possibile, qualificarla come “servizio media audiovisivo” con ogni conseguenza per il suo gestore.

La seconda riguarda la definizione cui è affidata l’esclusione dei videoblog dall’ambito di applicazione delle nuove norme: ” Non rientrano nella definizione di “servizio di media audiovisivo”: i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva… “. Un videoblog di modesto successo che raccolga, comunque, pubblicità e/o che possa considerarsi – per quantità e qualità dei contenuti – in “concorrenza” con la radiodiffusione televisiva, dunque, sembra dover essere definito un “servizio media audiovisivo” e rientrare dunque nell’ambito di applicabilità della nuova disciplina.
Che significa “attività precipuamente non economica” e che vuol dire essere “in concorrenza con la radiodiffusione televisiva”? Se significa che un utente potrebbe scegliere di navigare su un videoblog piuttosto che guardare la TV è un requisito che, probabilmente, integrano molti dei videoblog del panorama italiano.

A ben vedere il wording è esattamente quello della direttiva europea ma il legislatore nazionale è chiamato ad “attuare” i principi comunitari e non, semplicemente, a “tradurli” come hanno scelto di fare gli uomini del Vice Ministro Romani all’evidente scopo di mettersi al riparo dalle contestazioni secondo le quali il Decreto – nella sua prima versione – andava ben oltre l’impianto della disciplina europea.
Un esempio di “attuazione” della direttiva AVMS e non già di semplice traduzione si rinviene, invece, nella Legge francese di attuazione nella quale si è previsto che ” Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers “. Il legislatore francese ha, puntualmente, spiegato il significato dell’espressione “attività economica” attraverso riferimento ad altra norma di legge e si è ben guardato dall’affidare la delimitazione tra il web e la TV ad un concetto aleatorio ed ambiguo quale la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra un video blog e la programmazione di un’emittente televisiva.

Difficile dinanzi a scelte tanto lacunose ed inopportune promuovere il Vice Ministro. Ciò che c’era di buono nella direttiva ovvero la previsione secondo la quale la responsabilità editoriale non si accompagna necessariamente a quella giuridica ed i frequenti richiami alla disciplina in materia di commercio elettronico e non responsabilità degli intermediari della comunicazione, non è stato importato nel testo del Decreto Romani. Il decreto, pertanto, continua a minacciare i gestori di piattaforme UGC – Google ad esempio – di esser risucchiati dalla TV, conferma all’AGCOM il ruolo di sceriffo della Rete tanto in relazione ai diritti d’autore che con riferimento alla tutela dei minori e, solo per citarne un’altra tra le tante, insiste nell’ipotizzare che le famiglie italiane abbiano bisogno di un cybersitting di Stato per evitare che lo sviluppo dei minori sia irrimediabilmente turbato da scene di violenza o pornografia “incontrate” in Rete.

Tutto considerato la nuova versione del Decreto sembra migliore della precedente ma ancora lontana dalla sufficienza. Peccato, perché il timoniere del processo legislativo avrebbe potuto e, forse, dovuto far tesoro dell’intelligenza collettiva di Rete che, all’indomani della presentazione del vecchio testo del decreto, aveva evidenziato i numerosi ed importanti limiti dello schema di provvedimento. È andata così e, a questo punto, non resta che far affidamento sul buon senso dell’AGCOM – e su quello dei giudici che, tuttavia, proprio di recente, hanno dimostrato che, buon senso a parte, ciò che talvolta difetta, è la conoscenza delle dinamiche dell’informazione online.

Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell’innovazione
www.guidoscorza.it

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Pubblicato il
2 mar 2010
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