Al Tribunale di Varese una giovane blogger è stata condannata per diffamazione in quanto amministratrice del forum letterario Writer’s Dream , dedicato a tutti gli appassionati di scrittura e specializzato nella pubblicazione di recensioni su autori, titoli e pratiche del mercato editoriale. Con la formula del rito abbreviato, il GUP Giuseppe Battaino ha obbligato L.R. al pagamento di una multa pari a mille euro, insieme ad un risarcimento di altri 5mila euro in favore del soggetto querelante S.T.
Tra i rappresentanti di una non meglio specificata casa editrice, S.T. aveva denunciato la blogger varesina per la pubblicazione anonima di numerosi commenti denigratori nei suoi confronti . Celatisi dietro i classici nickname, gli utenti del forum Writer’s Dream si erano scagliati contro le attività a pagamento di uno “stampatore, un editore che non offre distribuzione e produzione, produttore di libri di pessima qualità”. Da lì, una serie di epiteti poco lusinghieri per lo stesso soggetto querelante.
Nel testo della sentenza ordinata dal GUP di Varese, la giovane blogger è stata considerata responsabile della pubblicazione dei commenti denigratori da parte di soggetti terzi – e anonimi – sia sul blog che sul forum di discussione ospitato dalla piattaforma Writer’s Dream , nata nel lontano 2008 come polo d’attrazione per romanzieri emergenti e semplici appassionati di questioni legate all’editoria tricolore.
“La disponibilità dell’amministrazione del sito rende l’imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti – scrive il GUP di Varese – è indifferente sotto questo profilo sia l’esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvati dal dominus) sia l’inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal dominus)”.
Nel novembre 2011 la Corte di Cassazione aveva assolto Daniela Hamaui, direttrice dell’edizione online dell’ Espresso , sottolineando come ai direttori delle testate digitali non potesse essere addebitata la responsabilità di non aver rimosso dal sito un commento inviato da un lettore e ritenuto diffamatorio . Nel caso della blogger di Writer’s Dream , il soggetto querelante si è rivolto all’amministratrice di un forum senza cercare in alcun modo la reale identità dell’utente coinvolto nella pubblicazione denigratoria.
“Il processo parte male – spiega l’avvocato penalista Carlo Blengino – L’utente che ha delinquito manco lo si cerca, sebbene come noto basti fare una verifica sui server per risalire all’indirizzo IP da cui sono state postate le frasi incriminate, e si mette a processo l’amministratore del sito attingendo, un po’ a caso, dalle leggi dettate per la stampa e per la televisione”. La Procura di Varese ha infatti citato espressamente la vecchia normativa sulla stampa (1948), richiamando anche la nota legge Mammì che prevede per le trasmissioni radiofoniche e televisive la responsabilità dei concessionari e dei direttori dei telegiornali.
Mauro Vecchio