Diffamazione, le motivazioni della condanna di nuovocadore.it

Diffamazione, le motivazioni della condanna di nuovocadore.it

L'ex parlamentare Maurizio Paniz ottiene il pagamento dei danni e delle spese processuali. Il titolare del forum che ha ospitato un commento ritenuto diffamatorio nei suoi confronti viene anche sanzionato con una multa
L'ex parlamentare Maurizio Paniz ottiene il pagamento dei danni e delle spese processuali. Il titolare del forum che ha ospitato un commento ritenuto diffamatorio nei suoi confronti viene anche sanzionato con una multa

Sono state pubblicate le motivazioni per le quali è stato condannato lo scorso novembre in primo grado Matteo Gracis, 31 anni, di Pieve di Cadore, per diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell’ex parlamentare di Forza Italia Maurizio Paniz.

Il caso risale al 2014, quando era stata formulata la denuncia per per un commento sottoscritto nel 2011 da un utente anonimo nascosto dietro lo pseudonimo SMARA in una sezione del sito dedicato alle discussioni dei lettori: in esso si definiva l’avv. ed ex onorevole Paniz come “una persona che usa la propria professionalità in maniera distorta con l’unico obiettivo di fare leggi ad personam per salvaguardare dalla galera chi ha il ruolo di pensare al bene del Paese e invece porta avanti solo degli interessi personali”. Il commento era rimasto online dal 4 al 27 maggio, quando il gestore del forum aveva provveduto a rimuoverne – dopo 11 giorni esatti dalla richiesta di Paniz avvenuta semplicemente per email e non per raccomandata – la parte da lui ritenuta “presumibilmente diffamatoria”.

Ciò nonostante, ed anche se non autore del contenuto incriminato ma solo gestore del sito Internet che lo ha momentaneamente ospitato, Gracis è stato condannato a 300,00 Euro di multa più il pagamento delle spese processuali ed al risarcimento alla parte civile dei danni calcolati “considerato il tenore delle espressioni offensive, la pubblicità del sito e la posizione politico-sociale della persona offesa, nella somma di euro 5.000”, più 2mila euro di spese di costituzione.

Due erano le questioni a cui doveva rispondere il giudice: se potesse esservi responsabilità anche se il forum gestito da Gracis non avesse natura di testata giornalistica e se il commento avesse effettivamente natura diffamatoria.

Sulla prima questione il giudice esclude che il commento possa rientrare nella legittima critica. Afferma in particolare che le espressioni “non possono essere giustificate e legittimate da un diritto di critica politica sull’opinione espressa sul progetto dell’on. Paniz” dal momento che sfocia “in un gratuito e generalizzato attacco personale, assolutamente staccato e decontestualizzato dal tema politico oggetto di discussione e da una legittima critica delle motivazione dell’opinione espressa sull’argomento, oggetto del forum, dall’uomo politico Paniz con la conseguenza che non sussistono i presupposti per l’operatività della scriminante normata dall’art. 51 c.p.”.

Sulla seconda questione, invece, il giudice distingue tra responsabilità rispetto alla diffamazione da parte di Gracis e diffamazione a mezzo stampa. A tal proposito nelle motivazioni si legge che “nel valutare la responsabilità penale dell’odierno imputato deve anzitutto premettersi l’esclusione di una responsabilità di Gracis Matteo per il reato di diffamazione a mezzo stampa strutturata sull’art. 57 c.p. in quanto, come affermato dalla Corte di Cassazione, la norma de qua si riferisce solo alla carta stampata senza possibilità di interpretazione estensiva del concetto di stampato tale da includere anche il prodotto Internet con la conseguenza che il direttore di un periodico online non può rispondere del reato di diffamazione ex art. 57. c.p.”.

Ciò, d’altra parte, non basta a salvare Gracis. L’elemento soggettivo del “dolo eventuale” riferito alla sua persona viene infatti rintracciato dal giudice dal ritardo con cui ha risposto all’istanza di Paniz. In particolare: “L’imputato, pur essendo stato reso edotto della pubblicazione del commento, dei contenuti del commento, delle valutazioni e della percezione dello stesso da parte dell’avv. Paniz, il Gracis ha infatti confermato di avere avuto integrale lettura telefonica del commento e della mail dell’avv. Paniz da un proprio collaboratore, ha deciso di non ottemperare direttamente e immediatamente con la modifica-cancellazione del commento, proferendo posticipare ogni iniziativa e decisione al suo rientro in Italia”.

Da questo il giudice deduce che “nel periodo dal 4 giugno al 14 giugno 2011 l’odierno imputato ha consentito la pubblicazione sul forum aperto sul sito web di sua proprietà di un commento della cui esistenza e portata diffamatoria era stato reso puntualmente reso edotto con conseguente accettazione, decidendo di posticipare al suo rientro qualsiasi intervento “anche se oggettivamente possibile nell’immediatezza”.

Insomma, anche se non si trattava di un giornale ma di una pagina non aggiornata regolarmente ed anche se la questione del contenuto diffamatorio fosse da verificare, il Giudice ha verificato la responsabilità nel ritardo del suo intervento.

Matteo Gracis ha riferito a Punto Informatico che ha intensione di ricorrere in appello contro la decisione del Giudice.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
25 gen 2016
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