Diritto d'autore, c'è chi vuole dare un senso al degrado

Diritto d'autore, c'è chi vuole dare un senso al degrado

Autorevoli nomi dell'università, del diritto e della politica propongono ai ministri competenti il testo del decreto per regolare il noto nuovo comma sulle immagini e musiche degradate. Ne nascerebbe - dicono - un fair use italiano
Autorevoli nomi dell'università, del diritto e della politica propongono ai ministri competenti il testo del decreto per regolare il noto nuovo comma sulle immagini e musiche degradate. Ne nascerebbe - dicono - un fair use italiano

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera trasmessa al Governo e al Parlamento dai sostenitori di un testo che potrebbe costituire, sostengono, la base per il decreto che dovrebbe dare il via alla distribuzione con minori restrizioni di opere protette da diritto d’autore, in quanto opere sottoposte a degradazione. Il testo della proposta in seconda pagina.

Al Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Al Ministro per i beni e le attività culturali
Al Ministro della pubblica istruzione
Al Ministro dell’università e della ricerca
Alle Commissioni parlamentari competenti
Loro Sedi

Roma, 3 marzo 2007 – Internet e le nuove tecnologie ricoprono spazi sempre più significativi nella nostra vita. La conoscenza, lo scambio di informazioni e notizie, la cultura, sono oggetto di una rivoluzione silenziosa che ha modificato radicalmente il modo di vivere e comunicare di un’intera generazione.

Nel corso degli ultimi dieci anni, la condivisione di opere ed informazioni ha dato vita al più grande archivio di conoscenza umana della storia: la Rete Internet. Migliaia di opere dell’arte, della letteratura, della cinematografia, si trovano proiettate in un sistema la cui apertura permette a una platea virtualmente illimitata il libero accesso e la libera fruizione. Uno scenario dalle enormi opportunità, ma investito anche da numerose preoccupazioni.

Se da un lato sono chiari i vantaggi per la collettività di uno scambio sempre più libero ed aperto del risultato della creatività umana, dall’altro chi produce l’opera merita tutela, protezione e sostegno per il proprio prezioso sforzo creativo. Senza la produzione creativa, infatti, la stessa possibilità di condivisione sarebbe vana.

La protezione dei diritti della proprietà intellettuale è quindi divenuta, in tutto il mondo, un urgente argomento di dibattito e confronto per trovare soluzioni condivise tra autori, produttori, utenti e consumatori, nel bilanciamento dei diritti e doveri di ognuno.

Questo acceso confronto ha progressivamente interessato anche il nostro Paese, nel quale spesso, però, un contesto normativo farraginoso e a tratti approssimativo, ha finito per frenare lo sviluppo dei centri di eccellenza anziché promuoverlo.

In questo scenario, lo scorso dicembre è stata approvata una modifica alla Legge italiana sul diritto d’autore (633/1941), che prevede l’introduzione del comma 1 bis all’articolo 70. La nuova norma recita:

“È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (…) sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico (…).”

Nonostante le buone intenzioni che crediamo ne abbiano ispirato l’approvazione, il testo si presta nella pratica ad interpretazioni ambigue e contrapposte, che rendono imprevedibili e pericolose le conseguenze della sua applicazione.

In virtù di un quadro tecnico in continuo divenire, per esempio, i concetti di “degrado e bassa risoluzione” sono aleatori e indefiniti. Gli stessi termini “musiche e immagini” su cui è incentrato il testo del nuovo comma non trovano un riscontro chiaro e incontestabile nell’ambito della Legge sul diritto d’autore. Analoghe considerazioni valgono per il riferimento agli “usi didattici e scientifici”, così come per il “fine di lucro”.

Individuare una posizione di equilibrio fra i diritti della collettività alla condivisione del patrimonio culturale e i diritti degli autori alla tutela, è un’esigenza di grande interesse e attualità, che meriterebbe un intervento di ampio respiro e a livello sovranazionale. Poiché si è scelto di agire diversamente, è ora urgente ed importante lavorare sul decreto di attuazione cui lo stesso comma rinvia, per contenere i rischi e cercare di mettere a frutto i possibili benefici. Si tratta di un’operazione complessa e con limiti non del tutto superabili, ma va tentata.

La proposta di decreto che promuoviamo, quindi, ha lo scopo di fornire una chiave di lettura il più possibile univoca ed equilibrata, nel pieno ed attento rispetto senza pregiudizio dei diritti di tutta la collettività: sia degli utenti, sia degli autori. I primi, godrebbero di una precisa isola di libertà simile a quella già presente in altri ordinamenti (pur con i dovuti distinguo); i secondi, avrebbero pienamente garantita la propria tutela dal carattere grezzo delle riproduzioni.

Siamo consci che il decreto non possa risolvere tutti i limiti e le questioni che l’applicazione della nuova norma solleverà, ma potrebbe realisticamente attenuare almeno le pericolose derive interpretative sopra descritte.

Questa proposta vorrebbe, inoltre, costituire la base per un confronto serio, sereno, pragmatico e aperto a tutti i cittadini, su un tema spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro Paese: quello della condivisione della conoscenza.

Autori e promotori

Guido Scorza
Docente di diritto dell’informatica – Università di Bologna
Luca Spinelli
Autore; Consulente scientifico per l’accessibilità e l’usabilità, Polo Bozzo – Università di Genova

Firmatari

Fiorello Cortiana
Membro Comitato Consultivo sulla Governance di Internet
Elio Veltri
Giornalista e politico italiano
Mauro Bulgarelli
Deputato
Salvatore Gaglio
Prof. ordinario di intelligenza artificiale – Università di Palermo; direttore del CITC e CSRE presso il CNR
Luigi Sarti
Docente di linguaggi di programmazione per il web – Università di Genova; ricercatore presso il CNR
Bruno Mellano
Deputato
Maria Chiara Pievatolo
Prof. associato di filosofia politica – Università di Pisa
Federico Ghezzi
Prof. ordinario di diritto commerciale – Università Bocconi di Milano
Maria Lillà Montagnani
Docente di diritto industriale e della proprietà intellettuale – Università Bocconi di Milano
Mariateresa Maggiolino
Docente di diritto dell’impresa e del mercato – Università Bocconi di Milano
Paola Magnani
Docente di diritto dei beni immateriali – Università Bocconi di Milano
Redazione di Diritto & Diritti
Testata specialistica, direttore Francesco Brugaletta
Fabrizio Bracco
Docente di psicologia generale – Università di Genova; presidente sez. ligure della Società Italiana di Ergonomia
Deborah De Angelis
Avvocato, Studio legale DDA Decreto Ministeriale
Comma 1 bis, articolo 70, legge 633/1941
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca in attuazione del comma 1 bis dell’art. 70 della Legge n. 633 del 21 aprile 1941.

Vista la legge 21 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare l’art. 70;

Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2 recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori ed in particolare l’art. 2;

Art. 1. Opere soggette all’eccezione
1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intendono per immagini tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle arti figurative di cui all’art. 1 della medesima legge e, in particolare, quelle della pittura, dell’arte, del disegno, compresa la scenografia nonché i disegni industriali che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico e di architettura, le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II e, infine, le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II.

2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intendono per musiche tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica di cui all’art. 1 della medesima legge e, in particolare, le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale di cui al n. 2 dell’art. 2 della stessa legge.

3. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intende per immagini e musiche anche l’opera risultante dalla inscindibile combinazione di una o più opere di cui ai commi precedenti, o parti di esse.

Art. 2. Finalità d’uso delle opere rilevanti ai fini dell’eccezione
1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, della medesima legge, si intende per uso didattico qualsiasi forma di utilizzo dell’opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata ad istruire o formare il pubblico attraverso le reti telematiche.

2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si intende per uso scientifico qualsiasi forma di utilizzo dell’opera a scopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata a comunicare al pubblico attraverso le reti telematiche tesi di carattere scientifico o risultati di studi, analisi, ricerche e teorie aventi analogo carattere. Hanno carattere scientifico, ai fini del presente Decreto, studi, ricerche, saggi, compendi, teorie o tesi relative a qualsiasi area del sapere purché condotti o prodotti attraverso modelli cognitivi caratterizzati da rigore metodologico, precisione e sistematicità.

3. Rientrano nella definizione di uso didattico o scientifico le attività funzionali o collaterali alla scienza, all’istruzione e alla formazione, quali, a titolo di esempio, la pubblicazione o redazione di enciclopedie, bibliografie, antologie, cataloghi, raccolte e compendi anche quando non svolte o coordinate direttamente da soggetti operanti nella funzione didattica, formativa o di ricerca.

4. Non concorre a costituire il fine di lucro di cui al comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, l’eventuale ricorso da parte del soggetto pubblicante o del fornitore della piattaforma a forme di rimborso degli oneri di manutenzione e pubblicazione, quali, a titolo esemplificativo, l’apposizione di banner o l’iscrizione in circuiti pubblicitari, quando la pubblicazione delle opere protette sia accessoria ai contenuti resi disponibili.

Art. 3. Formati di pubblicazione
1. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine in bassa risoluzione:

a) Per le opere delle arti figurative di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 72 punti per pollice (dpi).

b) Per le opere della cinematografia di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto: qualsiasi riproduzione non eccedente i 384 kbit/s.

2. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per immagine degradata ogni opera di cui al comma 1, art. 1 del presente Decreto che, rispetto all’originale, presenti elementi di alterazione significativi, ivi compresa l’apposizione di marchi o scritte, ovvero effetti di alterazione della qualità visiva percepibile o dei colori e di distorsione.

3. Ai fini del comma 1 bis dell’art. 70 della legge 21 aprile 1941, si intende per musica in bassa risoluzione o degradata qualsiasi riproduzione non eccedente i 96 kbit/s.

4. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, aggiorna annualmente tramite decreto ministeriale i criteri e parametri di cui al presente articolo, tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico.

Art. 4. Autorizzazione dell’avente diritto
1. Qualora le finalità didattiche o scientifiche richiedano qualità di riproduzione eccedenti i criteri di cui all’Art. 3 del presente Decreto, l’autorizzazione è richiesta secondo le seguenti modalità:

a) se il titolare dei diritti sull’opera è iscritto alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione alla SIAE mediante fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero corrispettivo telematico secondo la normativa vigente, indicando le modalità di pubblicazione dell’opera, il suo titolo, nonché i motivi per i quali è necessaria la pubblicazione in qualità eccedente.

b) se il titolare dei diritti sull’opera non è iscritto alla SIAE, il soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione richiede autorizzazione all’avente diritto con le modalità di cui alla precedente lettera.

2. Il destinatario della richiesta di cui al precedente comma può, entro trenta giorni dal ricevimento, richiedere chiarimenti o negare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione qualora ritenga che la pubblicazione possa arrecare pregiudizio al titolare dei diritti. In caso di silenzio, decorso il predetto termine, l’autorizzazione si considera concessa. Qualora il destinatario richieda chiarimenti dovuti alla incompletezza della comunicazione, a seguito della successiva risposta del soggetto realizzatore o responsabile della pubblicazione dispone di ulteriori sette giorni per negare, sempre con provvedimento motivato, l’autorizzazione. In caso di silenzio, decorso tale termine, l’autorizzazione si considera concessa.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere negata solo qualora la pubblicazione dell’opera arrechi ragionevole pregiudizio ai diritti del titolare.

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Pubblicato il
4 mar 2008
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