La “messa a disposizione” avviene nel paese dove risiede il materiale, per cui un’azienda è responsabile di violazione di proprietà intellettuale là dove i suoi server sono ospitati e non nei paesi dove il materiale è letto o utilizzato. A stabilirlo è una sentenza preliminare dell’Alta Corte di giustizia d’Inghilterra e Scozia.
La svizzera Sportradar (con succursali tedesche e austriache) è accusata dalla Lega Calcio inglese e scozzese e dall’azienda Football Dataco di violare i diritti d’autore inerenti i database, e usati indebitamente con la pubblicazione di dati sportivi in diretta a beneficio di agenzie di scommesse sportive.
Sportradar si è difesa rifiutando il giudizio della corte britannica : dal momento che il materiale non è ospitato su server britannici (ma su quelli tedeschi e austriaci) il materiale non risiede nel territorio della Corona e di conseguenza la sua giurisdizione non può riguardarlo.
Il giudice ha accolto proprio questa tesi: il semplice atto di rendere disponibile su un determinato server un materiale non presuppone l’intenzione di trasmetterlo in altri paesi (che comunque potrebbero accedervi via Internet). Così, pur essendo il materiale accessibile nel Regno Unito, nel caso in cui vi sia una violazione i responsabili non possono essere perseguiti nel Regno Unito perché, di fatto, la messa a disposizione attiene ad un altro Stato (origine della trasmissione) .
Il ragionamento del giudice mutua meccanismi di individuazione della giurisdizione già utilizzati per la televisione satellitare: secondo la normativa europea in materia la trasmissione avviene dove il segnale è introdotto sotto il controllo della persona che lo rende disponibile come una sequenza ininterrotta di comunicazione.
Questa sentenza, in realtà, rappresenta ancora solo un giudizio preliminare che prende in considerazione solo alcuni aspetti del caso: non è arrivata , per esempio, a valutare se il mero “mettere a disposizione” (senza la riproduzione o l’effettiva distribuzione dell’opera) possa costituire violazione del diritto d’autore (questione risolta momentaneamente aprendo a questa possibilità, ma rinviata ad un’ulteriore valutazione nel proseguimento nel processo). Sembra più che altro limitarsi alla divisione della giurisdizione nell’UE, cercando di adattare, per una tecnologia quasi completamente diversa, quanto contrattato per un’altra tecnologia.
D’altra parte il diritto d’autore, e il diritto di proprietà intellettuale in genere, sono per definizione limitati geograficamente. E il giudice si limita a porre l’accento sull’origine della trasmissione in quanto luogo dell’evento lesivo da perseguire.
Infine, anche in questo primo giudizio Sportradar è ritenuta corresponsabile del download effettuato dagli utenti finali (non coinvolti nel caso) nel Regno Unito: per questa via rischia ancora una condanna in questo processo.
Claudio Tamburrino