Diritto d'autore, il valore di un video incastonato

Diritto d'autore, il valore di un video incastonato

Anche in Italia si ribadisce che link ed embedding non costituiscono di per sé una violazione di diritto d'autore: se il contenuto è già pubblico, rilanciarlo non moltiplica le violazioni
Anche in Italia si ribadisce che link ed embedding non costituiscono di per sé una violazione di diritto d'autore: se il contenuto è già pubblico, rilanciarlo non moltiplica le violazioni

Kisstube.tv, uno dei portali coinvolti nel maxi-sequestro per violazione di proprietà intellettuale disposto dal Tribunale di Roma qualche settimana fa , ha ottenuto l’ annullamento dell’ordinanza di sequestro del proprio sito .

La causa è quella con al centro il provvedimento di sequestro, a firma del GIP Alessandra Boffi, di 152 siti che offrivano ai navigatori eventi in diretta e film di prima visione direttamente nel loro browser.
L’azione è conseguente alla segnalazione da parte della Guardia di Finanza che ha raccolto le prove delle violazione nel corso dell’Operazione Odissea: per quanto si configuri come la più grande per numero di URL coinvolte per un tribunale nostrano, la sua efficacia è tuttavia evidentemente limitata alla sua portata nazionale e alla rapidità di adattamento di chi opera in Rete, anche perché bastano poche ore ai gestori per trasferirsi su un altro dominio o invitare i propri utenti a utilizzare DNS non gestiti da provider basati in Italia o soluzioni come la VPN.

A questi limiti tecnici connaturati a questo tipo di ordinanze, ora si aggiunge l’annullamento in toto del decreto di sequestro, impugnato dall’avvocato del portale Kisstube.tv , Fulvio Sarzana di S. Ippolito: richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea nei casi Bestwater e Svensson ha ottenuto l’annullamento del sequestro in quanto i link o l’embedding di un contenuto in violazione di un diritto di terzi non dà origine ad una violazione di diritto d’autore , dal momento il contenuto, seppur rilanciato su un nuovo sito, è già pubblico e quindi non comporta il rendere disponibile il contenuto ad un pubblico nuovo rispetto a quello già raggiungibile.

Ora, pertanto, le autorità dovranno concentrarsi nel rintracciare colui che ha caricato originariamente (e nel caso di specie su YouTube) il video in violazione, in quanto è ad esso ancora imputabile la responsabilità della diffusione in violazione di diritto d’autore.

L’avvocato Sarzana si è detto soddisfatto dal momento che è la prima volta che in Italia viene riconosciuto tale principio: “La diffusione su un sito web – mediante il cosiddetto embedding – di un’opera protetta non è qualificabile come “messa a disposizione del pubblico” e, pertanto, non costituisce violazione del diritto d’autore nella misura in cui l’opera non è diretta ad un nuovo pubblico o divulgata con una modalità tecnica diversa da quella adottata per la comunicazione originale”.

Kisstube.tv era peraltro particolarmente interessata all’annullamento della sentenza in quanto, riferisce l’avvocato Sarzana, “sviluppatore nel settore dell’embedding” e responsabile della realizzazione di “video per la squadra di calcio della FC Juventus, della AS Roma, per Save The Children, per il Ministero dei Beni Culturali, per Telethon e per il produttore Illy”.

Claudio Tamburrino

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Pubblicato il
1 dic 2016
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