Un documento di circa 30 pagine, pubblicato online dal NEXA Center for Internet & Society . A firmarlo sono stati alcuni tra i rappresentanti del centro di ricerca indipendente del Politecnico di Torino, tra cui il professor Juan Carlos De Martin e l’avvocato Carlo Blengino.
Un testo che ha riflettuto su alcune cruciali disposizioni introdotte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), in linea con la delibera 668/10/CONS del dicembre scorso che ha aperto una consultazione pubblica sui Lineamenti di provvedimento concernente l’esercizio delle competenze dell’autorità nell’attività di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica .
Le osservazioni di NEXA sono arrivate tempestive, in seguito all’avvio di un’intesa fase di dibattito da parte degli stessi commissari di Agcom. Il centro di ricerca torinese ha innanzitutto apprezzato l’impegno dell’Autorità e l’ indagine conoscitiva dal titolo il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica .
Due sarebbero i temi cruciali da approfondire secondo NEXA: i provvedimenti a tutela del diritto d’autore ed il ricorso alle licenze collettive estese per legalizzare il file sharing . Ma prima ancora sono stati posti alcuni interrogativi sull’effettivo potere provvedimentale della stessa Agcom, circa la rimozione selettiva dei contenuti e quella totale dei siti esclusivamente volti alla violazione del copyright.
Questi ipotizzati ordini di rimozione andrebbero ad incidere su situazioni individuali tutelate a livello costituzionale (articoli 2, 21 e 41). “La facoltà di incidere e limitare diritti fondamentali di molteplici soggetti con provvedimenti impositivi non può avere, come sarebbe nel caso in esame, quale unica base normativa un provvedimento regolamentare emesso dall’Autorità stessa, pena l’inevitabile contrasto con la riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione”.
Il testo pubblicato da NEXA ha dunque mostrato evidenti preoccupazioni sui procedimenti annunciati di rimozione selettiva dei contenuti in violazione del diritto d’autore, liberamente ispirati al meccanismo noto negli Stati Uniti come notice and takedown . La proposta di Agcom risulterebbe carente in relazione alle garanzie minime offerte ai soggetti coinvolti, che devono essere debitamente avvisati e quindi autorizzati a presentare un valido contraddittorio .
Qui emergerebbe un difetto “assai significativo della procedura proposta da Agcom”: se anche un provider decida di contattare l’ uploader di un contenuto illecito, quest’ultimo non avrebbe materialmente il tempo di preparare le proprie controdeduzioni. Agcom darebbe solo 48 ore di tempo ai vari gestori per la rimozione del contenuto, prima che entri in gioco un ISP per evitare l’intervento della stessa Autorità.
Carlo Blengino aveva già fornito un ulteriore spunto di discussione – ripreso anche nel testo di NEXA – basato sulle possibilità di mash-up dei contenuti offerte dalla Rete. Si potrebbe mai prevedere la rimozione di un contenuto che a tutti gli effetti è stato creato anche dall’uploader? Gli utenti 2.0 sarebbero infatti definibili come co-autori, spesso privi dei mezzi necessari per reagire alle forbici sbandierate dai detentori dei diritti.
“Il centro NEXA ha preso posizione ormai da tempo in favore della rimozione degli ostacoli all’utilizzo lecito dei sistemi di file sharing – si può leggere nella sezione dedicata alle cosiddette licenze collettive estese – incluso il P2P, per la condivisione di contenuti protetti dal diritto d’autore”. Qualcuno dovrebbe dunque intervenire in materia, che sia l’Autorità – se ne ha effettivamente il potere – o il governo.
Secondo la visione di Agcom, questi accordi collettivi dovrebbero recare l’impegno dei vari ISP a differenziare l’offerta di abbonamento per la connessione Internet, con tariffe diverse per gli utenti che vogliano o meno condividere lecitamente contenuti protetti . I vari provider dovrebbero poi raccogliere questo sovrapprezzo per gli abbonamenti con licenza e versarlo alle società di gestione collettiva.
“A parere del Centro NEXA non è necessario utilizzare lo strumento delle licenze collettive estese per conseguire questo effetto estensivo: gli ISP non sono titolari dei diritti d’autore o connessi interessati dall’accordo collettivo qui considerato. A ben vedere gli ISP non sono neppure licenziatari, siccome l’utilizzazione delle opere a fini di condivisione è interamente ascrivibile ai loro abbonati. Ragioni di efficienza consigliano di limitare la negoziazione alle parti direttamente coinvolte: società di gestione collettiva ed associazioni di utenti”.
Mauro Vecchio