Roma – Nel momento più difficile per la Naming Authority (NA), l’ente che ha formulato le regole italiane sulla gestione dei domini.it, è stata resa nota una ordinanza del tribunale di Monza che sembra attribuire alla NA un ruolo e un peso che ultimamente le viene negato da tanti. Al punto che, come si ricorderà, dalla Registration Authority è giunto un progetto formale destinato a spazzare via la NA stessa.
Il caso affrontato dal tribunale di Monza riguarda un procedimento promosso dalla Cybersearch s.a. nei confronti di Francesca Sansone per impedire l’uso di un dominio di cui la società riteneva fosse in proprio diritto disporre. Nell’ordinanza del 25 maggio 2001, il tribunale in più occasioni fa esplicito riferimento alle regole di naming, sostenendo anche che, come richiesto dalla difesa, la legittimità della pendenza di “giudizio arbitrale irrituale relativo alla stessa controversia qui azionata in sede cautelare; la resistente infatti ha dimostrato l’avvio del procedimento arbitrale previsto dall’art. 15 delle regole di Naming (prodotte in parte dalla ricorrente, ma agevolmente reperibili all’interno del sito www.nic.it, sì da considerarsi rientranti addirittura nella sfera del “notorio”), da parte della stessa ricorrente, ove le argomentazioni esposte sono sovrapponibili in buona sostanza a quelle redatte a corredo del ricorso;”
In pratica, con queste ed altre parole, il magistrato di Monza ha attribuito un’effettiva valenza, tutt’altro che secondaria, alle procedure di naming realizzate dalla Naming Authority e si è basato anche su quelle per arrivare a rigettare il procedimento di Cybersearch.
Non è però l’unica occasione in cui questo è accaduto. La semplice citazione della Naming Authority come ente normatore delle attività della Registration Authority si ha anche nell’ ordinanza del tribunale di Pistoia del 16 novembre del 2000 dove si afferma: “…La gestione dei nomi di dominio è affidata ad organismi preposti alla assegnazione e registrazione dei nomi, organismi che – nell’ipotesi di più richieste aventi ad oggetto il medesimo nome – operano sulla base della mera priorità temporale della richiesta (principio del first come, first served), privilegiando il soggetto che per primo abbia domandato la registrazione; in Italia, tale compito è svolto da una Registration Authority (RA), la quale, in applicazione delle norme stabilite dalla corrispondente Naming Authority, è competente ad assegnare i nomi di dominio con suffisso.”
A fronte delle rarissime contestazioni sui domini.it (poco più di 250 su quasi 600mila domini), la decisione del tribunale di Monza appare come una ulteriore conferma della sensatezza delle regole introdotte, seppure a fatica, dalla NA. Eppure, sentendo quanto arriva dal NIC italiano, la NA ha davanti a sé ancora solo poche settimane di vita. Il senso della sua esistenza, ancorata ad un articolo del contratto tra Registration Authority e mantainer, potrebbe venir annientato proprio dalla RA alla fine di quest’anno…