DRM, le armi del futuro medioevo?

DRM, le armi del futuro medioevo?

Ne parla NewGlobal.it dopo la secca presa di posizione della BSA che ha chiesto all'Unione Europea di vedere il DRM come ponte per lo sviluppo. Un modello di business finito
Ne parla NewGlobal.it dopo la secca presa di posizione della BSA che ha chiesto all'Unione Europea di vedere il DRM come ponte per lo sviluppo. Un modello di business finito


Roma – In merito all’appello avanzato dalla BSA (Business Software Alliance, importante associazione dei produttori di software proprietario) all’Unione Europea, affinché rimuova i cosiddetti ostacoli normativi “che impediscono il pieno sviluppo delle tecnologie di Digital Rights Management” l’associazione NewGlobal.it ritiene importante che la UE mantenga una grande attenzione su questa tecnologia al fine di bloccare sul nascere tutte quelle distorsioni insite proprio in una entusiastica e acritica adesione verso questo strumento e alla conseguente rimozione o non introduzione dei necessari “ostacoli normativi”.

Questo sistema fatto oggetto di tanta enfasi, secondo noi non avrà futuro proprio perché ha come semplice scopo il perpetuare di un modello di business non più adeguato all’evoluzione tecnologica, e che per questo, non risolve alcuno dei problemi posti dall’attuale sistema del copyright, anzi contribuisce ad aggravarli.

Storicamente, ad ogni evoluzione della tecnologia, è seguito un adeguamento del sistema di copyright, introducendo forme di licenze collettive per retribuire gli autori, ed infatti secondo noi la via corretta per salvaguardare i diritti degli autori e dei fruitori è quella di introdurre una licenza collettiva di tipo forfetario, (flat), per la fruizione delle opere tramite internet, esattamente come avvenne per la radio, la tv, ecc.

Il DRM (Digital Rights Management), è una tecnica di protezione di dati che tenta di impedire l’uso, qualora non se ne posseggano i diritti, di file musicali o film. Dal punto di vista pratico, ad esempio, nel caso della musica, il tutto si traduce nell’acquisto di una “licenza d’ascolto” che potrebbe comprendere diverse modalità quali “forfetaria” o “a tempo” o “a numero di ascolti” o un mix delle stesse; chi non fosse in possesso di questa licenza o di dispositivi di ascolto (hardware o software) abilitati dal produttore non potrebbe usufruire del brano.

Non può non preoccuparci il fatto che per poter funzionare i sistemi DRM hanno bisogno di “targare” in modo univoco i sistemi (PC, lettori, portatili, ecc.) in possesso dell’utente. Sfruttare questa “targa” significa poter scoprire i gusti dell’utente, accogliere o negare arbitrariamente autorizzazioni a poter fruire di determinati dati, si potrebbe diventare addirittura una sorta di “protestati della rete”.
Bisogna mettere in conto che essendo le connessioni per l’acquisizione delle licenze protette (crittografate) non si sa quali dati (personali o sensibili) vengano inviati al server remoto.

Chiaramente il DRM non è altro che un mero mezzo tecnico e come tale non può essere condannato in sé ma per l’uso che se ne potrà fare se non opportunamente vincolato e supervisionato dai famosi “ostacoli normativi” di cui ristrettissime categorie di operatori vorrebbero fare a meno.

E’ questo il motivo che spinge la nostra Associazione, pur convinta che il DRM sarà molto probabilmente un flop commerciale e fra evidenti dubbi circa l’opportunità dell’uso di queste tecniche in certi settori del commercio, a proporre una serie di regole allo scopo di arginare preventivamente pericolose derive e illeciti utilizzi di queste nuove tecnologie.

Innanzitutto il funzionamento degli algoritmi di DRM, di qualunque natura (hardware, firmware, software), dovrà essere noto e certificato affinché legalmente siano tutelati i diritti degli utenti, (es. privacy e copia privata).

I dati comunicati e ricevuti in qualunque modo dai sistemi DRM, dovranno preventivamente, tramite apposito avvertimento (disclaimer), essere comunicati agli utilizzatori, consentendo loro di accettare o meno, in toto o in parte, la ricezione di informazioni che potrebbero violare i loro diritti. Nessun algoritmo per il DRM dovrà poter interferire con altre entità (software, hardware, firmware), coesistenti nella macchina.

Il DRM non potrà essere utilizzato come backdoor di sorveglianza delle azioni degli utenti.

Nessuno dei dati utilizzati per la gestione del DRM (es. numeri univoci/identificativi dell’utente o affini), potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli di autorizzare o negare l’utilizzo del file musicale o di altra natura. Dovranno essere espressamente esclusi, quindi, sistemi quali analisi statistiche user-oriented, sistemi di rilevamento di software o hardware o comunque altre azioni che non riguardino in via esclusiva la convalida al trattamento/esecuzione di una ben identificata e notificata all’utente entità DRM-enabled.

Qualora a seguito di specifiche inderogabili necessità, (es. interventi legislativi) si dovesse prevedere una revoca a quanto sopra, sarà cura dei gestori del DRM, (es. durante un handshake dei sistemi o all’avvio del sistema), fornire un adeguato avviso (warning), con le specifiche dei dati che saranno trattati, in base a quale autorizzazione lo saranno, da chi, con quali modalità e per quanto tempo saranno utilizzati/conservati e i recapiti del responsabile del trattamento dei dati. In questo caso all’utente dovrà essere sempre garantita la possibilità di non accettare le nuove condizioni di cui al warning senza alcuna conseguenza fatta eccezione per la temporanea disabilitazione all’ utilizzo del file protetto.

In nessun modo l’introduzione di un sistema DRM potrà essere utilizzato al fine di selezionare il mercato o creare o peggio mantenere situazioni di monopolio.

In parole povere bisogna o individuare uno standard universale e non proprietario, situazione ottimale, o, in alternativa, l’opera deve essere obbligatoriamente acquistabile allo stesso prezzo anche in tutti i formati già standardizzati e accettati a livello internazionale. Viceversa Nessuna piattaforma hardware potrà far funzionare o trattare solo alcuni tipi di dati “DRM-enabled” a discapito di altri

E’, secondo noi, compito irrinunciabile del potere politico nazionale ed europeo tutelare e difendere tutte le parti aventi causa nello sviluppo tecnologico e fare in modo che gli interessi di alcuni non vadano a bloccare o limitare la libertà degli altri e per questo motivo riteniamo necessario invitare i legislatori a non fermarsi alle suggestioni ma andare a fondo nello studio di una materia obiettivamente complessa ma che può avere implicazioni pesantissime in futuro, come dimostrato addirittura negli USA, dove il DMCA(Digital Millennium Copyright Act), legge da cui dipende l’impalcatura del diritto europeo, (EUCD), in tema di copyright, ha creato gravi problemi ed addirittura grandi nomi della tecnologia quali Intel, Sun Microsystems, Verizon ecc. ne richiedono una modifica .

NewGlobal.it
Documento redatto dal gruppo di studio sull’evoluzione del diritto d’autore dell’associazione NewGlobal.it

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Pubblicato il
28 giu 2004
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